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Commento di Ugo Patroni Griffi all’art. 2391: conflitto di interessi degli amministratori


“La natura, i termini, l’origine e la portata” dell’interesse obbliga l’amministratore a fornire, a cda e collegio sindacale, ogni dettaglio utile alla valutazione circa la sussistenza, o meno, di un conflitto, anche ai fini dell’ammissione al voto e della convenienza economica dell’operazione per la società (“portata” sta ad indicare proprio la convenienza economica).
La dichiarazione va effettuata senza indugio e comunque prima che l’operazione venga compiuta, non appena venga a conoscenza che una determinata operazione sta per essere deliberata (da cda, comitato esecutivo o consiglio di gestione) o compiuta (da ad o altri, tipo direttore generale, muniti di rappresentanza). L’obbligo ricade anche sui membri del comitato per il controllo sulla gestione, anch’essi tecnicamente amministratori.
La riforma lascia inalterato il dubbio interpretativo circa i destinatari della dichiarazione: ai soli presidenti degli organi collegiali oppure a tutti i suoi componenti; si tende verso la seconda, dato che quando si richiede la prima il legislatore lo precisa espressamente.
L’ad dovrà quindi astenersi dal compiere l’operazione e rimetterla al competente organo collegiale (cda o comitato esecutivo).
Tale previsione ha come conseguenza, nei gruppi di società e specie nel caso di interlocking directorates (le stesse persone ricoprono incarichi gestori in più società del gruppo), la paralisi delle società partecipanti al gruppo, poiché questi amministratori svolgono operazioni in maggioranza nell’interesse del gruppo, e non in quello della singola società, dunque sarebbero costantemente costretti ad astenersi e rimettere al cda. Ciò può essere evitato solo laddove si consideri l’interesse di gruppo (massimizzazione del profitto aggregato).
La norma non tratta espressamente il caso dell’amministratore unico, ma il termine “l’amministratore” porta a ricomprenderlo.
Per “motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione” si intende indicare la funzionalità dell’operazione al perseguimento dell’oggetto sociale e l’utilità economica della stessa per la società.

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