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Commento di Virna Colantuoni all’art. 2403: collaborazione di ausiliari e dipendenti nel collegio sindacale


Il comma 4 non è una novità, la collaborazione di ausiliari e dipendenti era già contemplata dal vecchio 2403-bis. Nel Tuf sono a spese della società i dipendenti, mentre invece sono a proprie spese gli ausiliari, utilizzati per attività di maggiore attinenza con la materia contabile (valutare adeguatezza e affidabilità del sistema amministrativo-contabile).
La locuzione “specifiche” dovrebbe avere la funzione di circoscrivere la portata della norma, altrimenti estremamente ampia; se ne ricava che la previsione si riferisce ad ipotesi non ordinarie di controllo, quelle in cui la scarsa chiarezza o difficoltà della situazione non consentono lo svolgimento ordinario delle verifiche e necessitano il ricorso all’esterno; perciò solo in via occasionale, per urgenza, importanza e particolarità tecnica della verifica da svolgere.
L’ultimo comma reitera il vecchio testo, considera ausiliari e dipendenti soggetti esterni alla società e, come tali, non obbligati al vincolo di segretezza che ricade, per espressa volontà legislativa, unicamente sul sindaco (nel Tuf, invece, il rifiuto dell’organo amministrativo può essere effettuato solo verso gli ausiliari, e non verso i dipendenti, in quanto il vincolo di segretezza ricade anche su questi ultimi essendo legati al rapporto di subordinazione).
Sia ausiliari che dipendenti sono a spese del singolo sindaco che se ne avvalga. Tale circostanza, già prevista nel vecchio testo, era stata oggetto di critiche da parte della dottrina, che gli attribuiva la causa della scarsa incisività dei controlli del collegio, limitati per non rischiare i costi eccessivi a cui i sindaci sarebbero andati incontro. Nel Tuf, come si è già detto, è stata disciplinata la separazione tra le due figure di dipendente e ausiliario; nel codice, invece, si continua ad accollare ai sindaci ogni onere economico derivante, a qualsiasi titolo, dalla collaborazione, cosicché tale attività parrebbe consentita solo in via occasionale, nell’ipotesi in cui le particolari circostanze lo richiedano.
Il sindaco risponde direttamente per l’attività svolta dai proprio dipendenti e ausiliari; è una sorta di responsabilità oggettiva di cui il sindaco risponde direttamente per gli illeciti eventualmente commessi dai propri collaboratori.
Il comma 3 richiama l’articolo 2421, che prevede che il libro, prima della sua messa in uso, sia numerato progressivamente in ogni pagina e bollato dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio (2215).
Il collegio deve verbalizzare le attività eseguite e gli accertamenti delegati, ma né la norma, né la Relazione, indicano quali.

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