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AMMINISTRATORE PERSONA GIURIDICA


Se è vero che una società di persone può essere interamente costituita da società di capitali è vero anche che l’amministratore o è una società di capitali o è un rappresentante della società di capitali quindi è una persona estranea. Se la persona è giuridica non è estranea, ma non è una persona fisica. Se la persona è fisica non è socio della società perché è un rappresentante della persona giuridica socia.
Manca una regolamentazione. Manca una norma che ci dica che l’amministratore può essere una persona giuridica. Non c’è una norma chiara. È raro, al momento, l’utilizzo della fattispecie.

Ci sono degli indizi a favore della legittimità dell’amministratore persona giuridica.

  • la disciplina del GEIE DLgs 240 del ’91 (nell’ambito del GEIE è espressamente prevista la possibilità di avere l’amministratore persona giuridica);
  • società europea SE disciplinata da un regolamento europeo del 2001;
  • società cooperativa europea disciplinata da un regolamento europeo del 2003.
In queste tre normative ci sono tre articoli che prevedono la possibilità dell’amministratore persona giuridica.
Altro indizio al contrario → non c’è una norma che espressamente sancisca che è vietato l’amministratore persona giuridica.

Altra norma a favore nel c.c. --> l’art 2475 1° comma per le SRL e l’art 2455 nell’ambito delle SAPA prevedono che il diritto di amministrare è affidato a dei soci, nelle SRL è affidato ai soci salvo che non sia diversamente previsto. Quindi nelle SRL e nelle SAPA gli amministratori sono soci e nelle SRL e SAPA i soci possono essere persone giuridiche.

DLgs 231 del 2001 prevede una responsabilità penale in capo alla società. È stato superato con questo DLgs il principio “societas delinquere non potest”. Oggi la società può delinquere. Può essere condannata.
Altra norma, che forse aiuta ad ammettere l’amministratore persona giuridica è l’art 2497 che prevede  (non vieta) che la holding possa essere amministratore di una controllata e prevede anche che la holding può affidare l’attività di direzione e coordinamento ad una società specializzata.

Art 28  Legge fallimentare → prevede che si possa affidare a studi professionali associati o anche a società tra professionisti il ruolo del curatore del fallimento. Quindi una società tra professionisti può fare il curatore del fallimento e il curatore del fallimento non è altro che un amministratore di un patrimonio che è quello del fallito. (stiamo andando un po’ più lontano ma sono sempre figure che rievocano la possibilità di una società amministratore).

Art 408 c.c. prevede che l’amministratore di sostegno possa essere anche una persona giuridica.

Art 2417 c.c. prevede che i rappresentanti degli obbligazionisti di SPA possa essere una persona giuridica. (quindi qui non amministratore ma rappresentante. L’amministratore ha due poteri: gestorio e di rappresentanza).

Ancora a favore c’è una massima dei notai di Milano nr 100 del 2007. Ammette la configurabilità di amministratori persone giuridiche attraverso una clausola statutaria.

Detti tutti questi indizi a favore, vediamo quali sono i problemi e quali sono eventuali argomentazioni contrarie.

Un primo problema è quello della COLLEGIALITÀ → del superamento della collegialità perché l’amministratore persona giuridica non partecipa ma partecipa un suo rappresentante persona fisica. Per parare questo problema è stato detto che forse si può immaginare che la persona fisica, che rappresenta la persona giuridica (amministratore), laddove all’adunanza del CdA vengano fuori temi nuovi, possa chiedere un breve aggiornamento della riunione. Per evitare che la persona fisica, che rappresenta l’amministratore persona giuridica, debba prendere delle decisioni di fronte a temi nuovi, può chiedere un aggiornamento in modo da informare la persona giuridica. Il problema della collegialità sembra superato dal nostro sistema perché nelle SRL non si prevede più una competenza assembleare per la nomina degli amministratori. C’è una norma, l’art 2479 che parla di decisione dei soci. Né si prevede più che l’organo gestorio debba necessariamente riunirsi secondo il metodo della collegialità piena. Nella SRL si parla di collegialità attenuata.

Altro problema che si è profilato solo per le società di persone → l’intuitus personae (legame di fiducia che dovrebbe esserci tra i soci e gli amministratori). Anche questo principio della necessità dell’intuitus persoane è superato. È superato:
  1. dalla possibilità di costituire società tra professionisti (tra avvocati);
  2. dal fatto che in una società di persone nulla vieta di escludere totalmente l’intuitus personae.
È sufficiente prevedere con una clausola che le partecipazioni sono liberamente trasferibili. L’autonomia statutaria nelle società di persone consente di aprire, mentre nelle SRL consente di chiudere. L’autonomia statutaria consente di rendere più aperta e quindi eludere l’ intuitus personae.

SPA

C’è una norma, l’art 2388 3° comma che vieta il voto per rappresentanza in seno al CdA. Gli amministratori devono votare personalmente all’adunanza del CdA. È vietato il voto per rappresentanza.
La persona fisica che rappresenta la persona giuridica che vota, vota per rappresentanza? Bisogna intendersi sulla rappresentanza perché la persona fisica che rappresenta la persona giuridica amministratore vota per rappresentanza ma probabilmente è una rappresentanza organica: non è una rappresentanza negoziale che è quella intesa dall’art 2388 e quindi anche questo ulteriore problema in qualche modo può essere scalfito.

SOCIETÀ QUOTATE E VIGILATE
Gli amministratori devono avere dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità. Nella configurazione che abbiamo, chi riveste questi requisiti? Probabilmente la persona fisica che rappresenta la persona giuridica. I requisiti devono sussistere in capo alla persona fisica che è stata delegata dalla persona giuridica amministratore a rappresentarla in seno al consiglio.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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