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NOMINA NELLE SOCIETÀ VIGILATE

Ancor più che nelle società quotate, nelle società vigilate, dove l’interesse pubblico è ancora più forte, le modalità di nomina devono essere ancora più trasparenti. Devono essere tali da assicurare una adeguata rappresentanza, insieme all’organo amministrativo, di tutte le componenti della compagine sociale. Anche nelle società vigilate si parla di comitato per le nomine e spesso sono definite preventivamente le professionalità richieste all’interno dell’organo amministrativo di queste società.

PATTI PARASOCIALI → Uno dei sistemi di nomina dell’organo amministrativo potrebbe essere anche quello connesso con i patti parasociali. I patti parasociali sono accordi fatti tra alcuni soci e sono disciplinati dall’articolo 2341 bis e ter del c.c. . Il loro obiettivo è quello di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società. I patti parasociali che analizziamo ora non sono i sindacati di blocco ( cioè quelli che impediscono la circolazione delle azioni per certi periodi) ma sono i sindacati di voto. I sindacati di voto sono patti parasociali attraverso i quali i sottoscrittori del patto, detti anche paciscenti, si impegnano preventivamente ad andare in assemblea a votare in un determinato modo. I patti parasociali funzionano all’unanimità o a maggioranza. Esempio: ci sono 5 soci che sono uniti da un patto parasociale sindacato di voto.
Se tutti e 5 devono decidere, se funziona all’unanimità, tutti e 5 andranno e voteranno come hanno deciso di votare. Una distorsione si ha quando il patto è a maggioranza perché vuol dire che 3 sono quelli che decidono per 5. Quindi in assemblea quei 5 rappresentano il 50% del capitale sociale ma in realtà è il 30% che ha deciso per una % più grande.
Oggi il legislatore legittima i patti parasociali sia nelle società chiuse che nelle società quotate.
Nelle società chiuse art 2341 bis e ter; nelle quotate art 122 e 123 del TUF.
I patti parasociali hanno una durata più ridotta nelle società quotate ed è pari a 3 anni, mentre nelle chiuse è pari a 5 anni.
Sia nelle società quotate che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono previste delle forme di pubblicità dei patti: devono essere pubblicizzati a pena di nullità. Nelle quotate, l’art 122, stabilisce che devono essere comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e devono essere depositati presso la sede sociale e comunicati quindi alla società con azioni quotate. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.
La mancanza di queste formalità pubblicitarie, nel primo caso comporta la nullità del patto e la sospensione del diritto di voto ; nel secondo caso è sanzionata con la sospensione del diritto di voto. Nelle società chiuse non sono previste forme di pubblicità.

EFFICACIA MERAMENTE OBBLIGATORIA → può essere rafforzata. È sufficiente prevedere delle clausole penali molto alte e in questo modo rendere quasi certa l’inviolabilità del patto.

Ci sono poi altri patti parasociali disciplinati dall’art 122 del TUF al 5° comma che sono i patti di consultazione: possono avere importanza rispetto alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo. Sono dei patti che consentono ai paciscenti di consultarsi/confrontarsi preventivamente sul diritto di voto. Si confrontano preventivamente ma poi vanno a valutare liberamente. Questo confronto preventivo potrebbe influenzare il loro voto successivo.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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