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Art. 120 tuf , gli obblighi informativi

Art. 120 tuf , gli obblighi informativi


I primi 3 poteri possono essere esercitati anche nei confronti di soggetti detenenti una partecipazione rilevante o partecipanti a un patto parasociale. Ai sensi dell’articolo 120 TUF tutti coloro che hanno partecipazioni in una società quotata in misura superiore al 2 % ne devono dare comunicazione alla società partecipata e CONSOB; analogamente le società quotate che partecipano in misura superiore al 10 % del capitale di una società non quotata o di una srl.  La Commissione nel regolamento emittenti ha stabilito che debbono essere comunicati ad essa e alle altre società partecipate entro 5 gg di mercato aperto dall’operazione che fa sorgere l’obbligo, il superamento delle seguenti soglie percentuali: 2, 5, 7.5, 10, multipli di 5 e riduzione della partecipazione al di sotto di tale soglia; per rendere note le posizioni di potere dei principali azionisti. L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione comporta la sanzione civilistica del divieto di esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione non comunicata. In caso di inosservanza del divieto la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi del 2377 cc se senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le percentuali del 2% e 10% rilevano anche ai fini della disciplina delle partecipazioni reciproche: l’articolo 121 TUF stabilisce che nel caso in cui la società supera tali limiti non può esercitare il diritto di voto inerenti ad azioni o quote eccedenti ed alienarle entro 12 mesi; in caso di mancata alienazione, la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione; la sospensione del diritto di voto e l’obbligo di alienzazione si applica a entrambe, salvo diverso accordo, se non è possibile accertare quale delle 2 società ha superato il limite. Il TUF stabilisce che il limite del 2 % può essere elevato al 5 se il superamento ha luogo in seguito a un accordo preventivamente autorizzato dall’assemblea ordinaria di entrambe le società; questa deroga è motivata dall’intento di incentivare la formazione di alleanze industriali.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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