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Art. 1548, Il riporto

Art. 1548, Il riporto


Il riporto è un contratto definito dall’articolo 1548 cc con cui un soggetto(riportato) trasferisce a un altro(riportatore) strumenti finanziari di una certa specie per un certo prezzo e per un certo periodo; il riportatore assume l’obbligo di ritrasferire al riportato al termine del periodo titoli della stessa specie previo rimborso del prezzo, aumentato o diminuito. Tale contratto si perfeziona con la consegna dei titoli, la funzione di tale contratto è consentire il realizzo di una somma di denaro al proprietario dei titoli che non intenda disfarsi definitivamente della loro proprietà e di rendere temporaneamente disponibile una certa quantità di titoli a un soggetto che non voglia acquistarli in via definitiva. Il contratto di prestito titoli prevede che il prestatore(lender) trasferisca una certa quantità di titoli (securities) al prenditore o prestatario(borrower) e che quest’ultimo si impegni a restituire alla prima a una certa scadenza titoli della stessa specie e quantità(equivalent securities). Il borrower deposita presso l’altro intermediario lender il corrispondente controvalore, monetario o in altri titoli, incrementato di un margine a garanzia di possibili variazioni nel prezzo dei titoli oggetto dell’operazione; alla scadenza il lender riceve titoli, pagamento del prestito e gli restituisce controvalore dei titoli e margine, il borrower deve integrare il controvalore se il valore dei titoli sia sceso al di sotto del valore dei titoli al momento del prestito a causa di fluttuazioni di mercato. il prestito titoli risponde alla stesse esigenze del riporto.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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