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Articolo 2 legge 130


Stabilisce che i titoli connessi a operazioni di cartolarizzazione sono strumenti finanziari cui si applicano le norme del TUF. La SPV è tenuta alla redazione del prospetto informativo che deve contenere info sui costi dell’operazione, utili previsti e sul loro percettore, modalità di calcolo degli utili, esistenza di eventuali rapporti di partecipazione tra soggetto cedente e SPV o società di rating.  Per assicurare l’indipendenza non possono effettuare valutazioni del merito creditizio agenzie di rating che controllino, siano controllate da o collegate a uno dei soggetti partecipanti all’operazione. La stragrande maggioranza degli acquirenti di ABS sono investitori istituzionali orientati ad acquistare solo titoli sottoposti alla valutazione di un’agenzia di rating.
La legge 130/1999 impone che il servicing sia svolto esclusivamente da banche o intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale del 107 TUB. Il servicer deve verificare che le somme riscosse affluiscano nei conti dell’SPV dedicati all’operazione, che non si crei confusione coi beni della SPV, deve avere un’adeguata dotazione patrimoniale , verificare periodicamente l’andamento delle operazioni di cartolarizzazione, informando l’authority  di eventuali irregolarità. Il fulcro dell’operazione di cartolarizzazione  è l’SPV, società x la cartolarizzazione dei crediti, il cui oggetto sociale è limitato alla realizzazione di operazioni di cartolarizzazione, non ha poteri di gestione effettiva dei crediti acquistati ai fini di separatezza patrimoniale. Essa può realizzare più operazioni di cartolarizzazione ma ciò significa moltiplicare il rischio d’insolvenza e il pericolo di confusione tra il suo patrimonio e i portafogli ceduti a essa. Il governatore di BDI ha stabilito con provvedimento del 23 agosto 2000 che la SPV deve essere iscritta nell’elenco speciale dell’articolo 107 TUB e assoggettata alla vigilanza prudenziale di BDI; è tenuta a:
assicurare costantemente la separatezza dei patrimoni delle varie operazioni di cartolarizzazione tra loro e coi beni societari;
garantire la trasparenza delle operazioni verso investitori e mercato,
porre in essere solo attività pertinenti alla gestione dell’operazione di cartolarizzazione.
E’ previsto che le somme di denaro relative alle singole operazioni devono essere depositate su conti appositi distinti per ogni operazione di cartolarizzazione, evidenziando le singole operazioni compiute per ognuna di esse per rendere possibile in ogni momento la ricostruzione dell’operato relativo a ogni operazione di cartolarizzazione. Sul portafoglio acquistato dalla SPV sono ammesse esclusivamente azioni dai portatori delle notes ma non l’aggressione dagli investitori del patrimonio della SPV qualora il portafoglio crediti ceduti non soddisfi i diritti derivanti dai titoli.
La cessione del blocco dei crediti avviene pro soluto, e il rischio d’insolvenza del debitore ceduto si trasferisce da originator a cessionario. La cessione dei crediti contemplata dalla legge 130 si differenzia da quella disciplinata dal codice civile: l’articolo 4 nel disciplinare le modalità di cessione, stabilisce un regime di favore con riguardo alla pubblicità dell’avvenuta cessione(pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel registro delle imprese della SPV) e trasferimento delle garanzie esistenti sui crediti, che avviene automaticamente in capo al cessionario senza formalità e oneri di annotazione.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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