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Definizione di raccolta di deleghe

Definizione di raccolta di deleghe

La raccolta di deleghe consiste consiste nella richiesta di conferimento di deleghe di voto da associazioni di azionisti nei confronti dei propri associati mediante la diffusione di un modulo di delega contenenti le istruzioni di voto; la finalità è incentivare la partecipazione dei piccoli azionisti, assenti nelle assemblee delle maggiori spa. Le associazioni di azionisti cui è consentita la raccolta devono rispettare dei requisiti ben precisi: essere costituite con scrittura privata autenticata, non esercitare attività di impresa, essere composte da almeno 50 persone fisiche ciascuna delle quali proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1% del capitale sociale.(articolo 141 TUF). L’atto costitutivo dell’associazione deve essere comunicato alla CONSOB, pubblicato sulla stampa quotidiana e depositato presso il registro delle imprese; alla violazione di tali obblighi non consegue la nullità dell’atto associativo ne la sospensione del diritto di voto dei singoli azionisti associati(122 TUF commi 3 e 4).  La disciplina dello svolgimento della raccolta è contenuta nell’articolo 136 del regolamento emittenti: l’associazione che intende promuovere una raccolta di deleghe, deve darne notizia con un comunicato stampa e informare CONSOB,  società emittente e società di gestione del mercato; deve trasmettere il suo atto costitutivo e dichiarazione del legale rappresentante, attestare il numero degli azionisti associati e quantitativo azioni con diritto di voto posseduto da ognuno col modulo di delega alla CONSOB, che entro 5 giorni lavorativi successivi può richiedere info integrative e particolari modalità di diffusione. Decorso tale termine, l’associazione consegna agli associati il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla CONSOB e società di gestione del mercato. L’associazione si deve comportare con diligenza, correttezza e trasparenza e fornire info e chiarimenti richiesti dagli azionisti.
Requisiti formali per sollecitazione e raccolta di deleghe: la delega è revocabile e può essere conferita solo per assemblee già convocate, non può essere rilasciata in bianco e deve indicare data, nome del delegato e istruzioni voto; la delega può anche essere parziale(142 TUF) , cioè conferita solo per alcune proposte di voto indicate nel modulo di delega; nel caso di sollecitazione il modulo deve riportare le proposte di voto del committente rispetto alle quali l’azionista può decidere se rilasciare o meno la delega(135 comma 3 regolamento emittenti): nel modulo devono essere indicati anche gli argomenti all’ordine del giorno non oggetto di sollecitazione. Nel caso di raccolta delle deleghe il modulo di delega deve consentire al delegato di poter votare per approvazione, rigetto o astensione su ogni singolo argomento all’ordine del giorno dell’assemblea. Qualora per qualsiasi motivo sollecitazione e raccolta siano interrotte, è fatto obbligo a committente, intermediario, legali rappresentanti dell’associazione di votare per le deleghe già raccolte prima(138 regolamento emittenti). Le info contenute nel prospetto, in caso di sollecitazione, o nel modulo di delega, in caso di raccolta, devono essere idonee a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole, dell’idoneità all’info rispondono committente e rappresentanti delle associazioni di azionisti(articolo 143 comma 1 TUF). L’intermediario è responsabile per la completezza delle info diffuse nel corso della sollecitazione(143 comma 2 TUF). Nei giudizi risarcitori conseguenti alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la sollecitazione e raccolta di deleghe, spetta a committente, associazioni di azionisti e intermediario l’onere di provare di aver agito con la diligenza richiesta(143 comma 3 TUF). Oltre a poter chiedere info integrative e stabilire particolari modalità di diffusione dei documenti, la CONSOB può vietare l’attività di sollecitazione e raccolta delle deleghe, quando riscontri una violazione delle disposizioni del TUF. Inoltre può assumere notizie dai componenti degli organi sociali, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e altri dirigenti, società di revisione; nei confronti degli intermediari incaricati può esercitare anche poteri ispettivi e ulteriori poteri previsti dall’articolo 187 octies TUF. In caso di promozione o effettuazione della sollecitazione e raccolta delle deleghe in assenza dell’abilitazione o dei requisiti previsti dalla legge, irrogazione di una sanzione amministrativa(194 TUF), alla quale soggiacciono committente, soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, rappresentanti di associazioni di azionisti violanti le norme del tuf e regolamento emittenti; inoltre sono applicabili le sanzioni penali previste da 2638 cc nei confronti di chi fornisca false info alla CONSOB nell’ambito della sollecitazione e raccolta delle deleghe.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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