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Il mercato e le informazioni degli emittenti

Il mercato e le informazioni degli emittenti



Il destinatario principale delle info degli emittenti è il mercato da punto di vista oggettivo, da quello soggettivo sono diversi i soggetti interessati: azionisti di maggioranza(che detengono la proprietà e gestiscono l’impresa determinandone le strategie), e di minoranza(che non partecipano alla gestione); gli azionisti di minoranza qualificati cioè investitori istituzionali(fondi d’investimento, banche e intermediari) che hanno professionalmente maggiori capacità di acquisizione ed elaborazione delle info, e piccoli azionisti che non hanno particolari capacità tecniche; investitori, dipendenti, clienti e fornitori interessati alla solvibilità e solidità patrimoniale e finanziaria dell’emittente; autorità di vigilanza.
La disciplina di comunicazione finanziaria obbligatoria è nella parte IV TUF, modificato da d.lgs 164/2007(di recepimento della MIFID), 195/2007(di recepimento della direttiva Transparency), 229/2007(di recepimento della direttiva OPA). Negli articoli 91 e 92, l’esercizio dei poteri dalla CONSOB è diretto ad assicurare tutela degli investitori, efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali di rischio e la parità di trattamento degli investitori.
Il principio della massima diffusione tendenziale delle info, derivato dalla direttiva 2004/109/CE (Transparency) è ordinato a garantire un’efficace diffusione delle info su scala continentale indipendentemente dai mercati di negoziazione dei titoli, favorendo il superamento della segmentazione dei mercati; tale direttiva ha previsto l’armonizzazione in tutti gli stati UE degli obblighi di trasparenza delle info sugli emittenti i cui valori sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato disciplinando quattro segmenti del processo di messa a disposizione del pubblico delle informazioni:
a) diffusione dell’info regolamentata al pubblico(dissemination) al momento della sua produzione;
b) conservazione info regolamentata già diffusa per consentirne la consultazione( storage);
c) deposito info presso le autorità competenti(filing);
d) costituzione di una rete europea(network) dei sistemi nazionali di storage.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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