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Il procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio


Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la contestazione degli addebiti al soggetto interessato, dalla data della contestazione inizia a decorrere il termine di conclusione del procedimento di 360 giorni(se l’interessato risiede in Italia, altrimenti di 540 gg). I provvedimenti di applicazione delle sanzioni sono pubblicati x estratto nel bollettino CONSOB che tenuto conto della natura delle violazioni e interessi coinvolti, può individuare ulteriori modalità di pubblicazione del provvedimento. La commissione può, su richiesta dei soggetti interessati, differire o escludere(parzialmente o totalmente) la pubblicazione qualora possa generare un grave pregiudizio al mercato o un danno spropositato alle parti coinvolte. Il terzo comma articolo 187 septies TUF introduce il principio a tutela della comunità finanziaria: bilanciamento tra applicazione della misura e conseguenze x mercato o le parti. Avverso il provvedimento CONSOB, può essere proposto ricorso in opposizione alla Corte di Appello entro 60 giorni; la Corte di appello competente è quella competente x territorio rispetto al luogo in cui l’opponente ha stabilito la sua sede legale o residenza. La corte di appello in caso di gravi motivi può disporre la sospensione del provvedimento. Il TUF prevede che autorità giudiziaria e CONSOB hanno il dovere di reciproca collaborazione comprensivo altresì dello scambio di info: articolo 187 decies TUF stabilisce che il pubblico ministero nel momento in cui viene a conoscenza di un abuso di mercato, ne informa senza ritardo il presidente della CONSOB, che è tenuto a trasmettere al PM la documentazione raccolta durante lo svolgimento degli accertamenti, qualora emergano elementi che facciano emergere l’esistenza del reato. Il trait d’union tra magistratura inquirente e CONSOB è la Guardia di Finanza. La CONSOB può costituirsi parte civile nel processo penale e richiedere una somma a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato dell’integrità del mercato. Il 187 terdecies conteggia le sanzioni amministrative pecuniarie già applicate al soggetto x lo stesso fatto ai fini delle pene e sanzioni pecuniarie irrogate nel processo penale, prevedendo che l’esazione della sanzione pecuniaria penale è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità amministrativa.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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