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Le procedure delle operazioni di finanza di progetto per opere pubbliche

Le procedure delle operazioni di finanza di progetto per opere pubbliche

Le procedure con cui si possono realizzare operazioni di finanza di progetto per opere pubbliche nel nostro Paese sono 2:
1) concessione di costruzione e gestione tradizionale: un contratto tra un’amministrazione aggiudicatrice(concedente) e un imprenditore privato con caratteristiche specifiche con qui quest’ultimo(concessionario) si assume l’obbligo di provvedere alla progettazione definitiva e alla realizzazione dell’opera reperendo le fonti finanziarie necessarie, e acquisisce il diritto di gestirla economicamente e funzionalmente per tutta la durata della concessione per recuperare gli investimenti effettuati e trarne un margine di guadagno. L’amministrazione concedente può in sede di bando di gara corrispondere al cessionario un prezzo che copra in parte i costi dell’opera se le caratteristiche della gestione lo richiedano(ad es sono imposte tariffe molto contenute), in questi casi l’amministrazione cofinanzia l’intervento. La procedura, disciplinata dagli articoli 142-151 del d.lgs 163/2006, si attiva su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice che dopo aver programmato gli interventi da realizzare e dopo aver provveduto alla loro progettazione preliminare e elaborazione studi di fattibilità, provvede a bandire la gara x la scelta del concessionario: il criterio di scelta tra le offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, scomponibile in vari elementi come valore economico e finanziario della controprestazione, valore tecnico ed estetico dell’opera, tempo di esecuzione dei lavori, durata della concessione, ecc. Il rapporto concessorio tra amministrazione concedente e concessionario è disciplinato da una convenzione mediante cui si affida la concessione di costruzione e gestione dell’opera: le condizioni di autosufficienza economico-finanziaria del progetto costituiscono il tratto più qualificante della concessione. Il legislatore ha disciplinato la loro eventuale alterazione nel corso del rapporto concessorio:
a) se lo squilibrio determinatosi è a sfavore del concessionario, è prevista la revisione delle condizioni iniziali o gli è data la possibilità di recedere dal contratto. Nei progetti di opere pubbliche le condizioni di equilibrio economico finanziario si realizzano combinando tra loro tre variabili economiche: tariffe applicate al servizio, eventuale prezzo o contributo da amministrazione aggiudicatrice, durata della concessione;
b) se le variazioni o nuove condizioni giocano a favore del concessionario, la revisione del piano deve essere fatta a favore del concedente e può comportare il versamento o l’aumento di un canone concessorio o riduzione del contributo pubblico o della durata della concessione.
2) Concessione e gestione attivata su iniziativa del promotore privato: disciplinato dagli articoli 152-155 d.lgs 163/2006. Quattro fasi per l’aggiudicazione della concessione:
a) inserimento dell’opera nella programmazione amministrativa delle opere pubbliche e pubblicazione dalle amministrazioni aggiudicatici dei programmi di interventi realizzabili con capitali privati e criteri in base a cui si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte;
b) presentazione della proposta da parte del promotore;
c) valutazione proposta da amministrazione;
d) gara e assegnazione.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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