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Le sanzioni penali e amministrative per intermediari e mercati

Le sanzioni penali e amministrative per intermediari e mercati


Molte norme disciplinanti le sanzioni penali sono nel Titolo I della Parte V del TUF, che si articola in più capi:
Capo I intermediari e mercati, articoli da 166 a 171;
Capo II emittenti, articoli da 172 a 174;
Capo III revisione contabile da 174 bis a 179.
Col recepimento della direttiva comunitaria 2003/6/CEEsul market abuse, è stato aggiunto il Titolo I bis” abuso di info privilegiate e manipolazione del mercato”, articoli da 180 a 187 quaterdecies. Col deterrente delle sanzione penale si vuole prevenire comportamenti scorretti, pregiudizievoli x gli investitori. L’articolo 166 TUF prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e un’ammenda in caso di abusivo ex dell’attività di intermediazione finanziaria e gestione del risparmio in assenza della necessaria autorizzazione, altre condotte vietate sono: l’offerta sul territorio nazionale di quote o azioni di OICR in modo difforme rispetto alle prescrizioni dell’articolo 42 TUF; l’articolo 167 TUF disciplina l’infedeltà gestoria a tutela di coloro che affidano il patrimonio a terzi x la gestione e della trasparenza e correttezza dei comportamenti di intermediari e stabilità del buon funzionamento di tutto il sistema finanziario, punendola con multe sino a 100.000 euro, destinatari della norma sono: soggetti abilitati alla gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio. L’articolo 168 TUF sanziona la condotta di chi, violando le disposizioni sulla separazione tra patrimoni dei clienti e quelli dell’intermediario, nell’ex di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio o nella custodia degli strumenti finanziari e disponibilità liquide di un’OICR procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, a danno degli investitori. L’articolo 170 TUF a tutela della garanzia di affidabilità della gestione accentrata di strumenti finanziari, punisce la condotta di chi trasferisce o consegna strumenti finanziari o i relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni. L’articolo 170 bis punisce la condotta di chiunque ostacoli le funzioni di vigilanza della CONSOB.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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