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Art. 173 della legge fallimentare

Art. 173: qualora il commissario giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo o commesso altri atti di frode deve riferirne immediatamente al tribunale il quale apre di ufficio il procedimento della revoca dell'ammissione al concordato dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori, per comunicare loro la possibilità di proporre istanza di fallimento e anche la possibilità di vantare azioni esecutive.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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