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Art. 2467 comma uno legge fallimentare

Art. 2467 comma uno: in virtù del dettato del presente art. il socio finanziatore della società vota il concordato solo se vi è una classe appositamente costituita perché egli è equiparato ad un portatore di capitale di rischio e in quanto tale il suo rimborso è postergato rispetto agli altri creditori sociali.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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