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Art. 28 relazione del commissario giudiziale

Entro 30 giorni dalla dichiarazione lo stato di insolvenza il commissario giudiziale depositi in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza di condizioni previste dall'art. 27 ai fini dell'ammissione alla procedura e quindi circa la possibilità di risanamento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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