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Art. 9 opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza

"con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposto opposizione da qualunque interessato davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di 30 giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e per ogni altro interessato dalla data dell'affissione. L'opposizione è proposta con atto di citazione e deve essere notificata al commissario giudiziale, a chi ne ha richiesta dichiarazione di insolvenza e all'imprenditore se il opponente è persona diversa, in ogni modo l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza". Quindi se l'opposizione è stata proposta dall'imprenditore egli dovrà dimostrare di non essere insolvente, se invece è stata proposta da un creditore dovrà dimostrare che l'impresa non possedeva congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2; questo perché può succedere che l'imprenditore per poter entrare in una procedura a lui più favorevole a quelle previste per le imprese di minore dimensione altera i valori contabili.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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