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Definizione di diritto fallimentare

Il diritto fallimentare e quella branca speciale del diritto che regola il fenomeno della crisi d'impresa. La materia è disciplinata in maniera speciale perché ci aiuta a capire come comportarsi quando il patrimonio non è sufficiente ad onorare debiti verso tutti i creditori in modo pieno ed puntuale. All'interno del codice civile si parla della crisi d'impresa solamente in maniera velata, infatti: l' art. 2484 c.c. parla della crisi impresa in maniera indiretta mentre enuncia quelle che sono le cause di scioglimento nella S.p.A., SAPA, S.r.l. Si tratta di una regola fredda così come quella dettata dall'art. 2485 in materia di obblighi degli amministratori, i quali "devono senz'indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2484 c.c.". L'art. 2486 c.c.: poteri degli amministratori; art. 2487 nomina e revoca dei liquidatori, criteri di scioglimento della liquidazione; art. 2487 bis: pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti; art. 2487ter possibilità di revoca dello stato di liquidazione " previa eliminazione delle cause di scioglimento della società".
Art. 2489 c.c.: poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori; art. 2490c.c. bilanci in fase di liquidazione. I liquidatori hanno particolari poteri e doveri previsti dall'art. 2491 c.c. . Essi " possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti, qualora i fondi disponibili non sono sufficienti per il pagamento dei debiti sociali" (primo comma). "I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione"... (secondo comma). "Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere un bilancio finale di liquidazione indicando la parte spettante a ciascun socio o all'azione nella liquidazione dell'attivo". Questo è quanto previsto dall'art. 2492 primo comma. Tale bilancio presuppone che siano stati pagati seppur proporzionalmente tutti creditori.
L'art. 2495 primo comma prevede che: "approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese". Il codice civile quindi delinea una sorta di sequenza obbligatoria: crisi-liquidazione-cancellazione dunque una procedura fredda, una sola mera elencazione di passaggi. Nella crisi dell'imprenditore individuale l'unico appiglio significativo previsto dall'ordinamento e dall'art. 2740 c.c. in tema di responsabilità patrimoniale prevede che: "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" (primo comma). Il concetto di crisi è sotteso anche all'art. 1977 c.c. il quale enuncia la "nozione" di cessione dei beni ai creditori, un'operazione che di certo non viene posta in essere dalla impresa in bonis, quanto piuttosto da un'impresa in crisi di liquidità, quindi in una situazione patologica.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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