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D.Lgs. 8 Luglio 1999

D.Lgs. 8 LUGLIO 1999 N°270 (PRODI-BIS) Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

La legge Prodi bis introduce nel nostro ordinamento una grossa novità per quanto concerne le procedure concorsuali anche se comunque ha grossi limiti e ha dato adito a tante critiche. La più importante novità che è stata introdotta è che per la prima volta una procedura concorsuale avviata a seguito dell'insolvenza non prevede esclusivamente o necessariamente la disgregazione del complesso aziendale. L'innovatività di questa legge si può cogliere già dall'art. 1 che individua le finalità della stessa nella conservazione del patrimonio produttivo, infatti recita: "l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione, o riconversione delle attività imprenditoriali". Anche questa legge tiene fermo il requisito dell'insolvenza poiché il dato monetario è quella più agevole da controllare in questo caso però il fenomeno dell'insolvenza è considerato un fenomeno reversibile e compatibile anche con il cambiamento dell'attività cosa per nulla considerata dal 1942 al 1999. L’ordinamento concorsuale può quindi indirizzarsi:
- alla liquidazione
- al risanamento
fino al 1990 invece aveva uno scopo meramente esecutorio-liquidatorio. Quando si proceda al risanamento il concorso può diventare un limite perché è necessario che il creditore rinunci a qualcosa ma che resti vicino all'impresa e all'imprenditore; per tenere questo comportamento esso ha bisogno di essere incentivato. Da qui l'esigenza di tutelare non solo il creditore ma anche l'imprenditore, e il creditore deve trovare nella ristrutturazione una sua diversa soddisfazione. L'art. 2 della presente legge enuncia che: "possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria … le imprese anche individuali soggetti alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
- un numero di lavoratori non inferiore a 200 da almeno un anno;
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai 2/3 tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale quanto dei ricavi da vendite e prestazioni dall'ultimo esercizio".
Con questa norma il legislatore qualifica l’ insolvenza indicando 2 indici numerici quali caratteristiche che l'impresa deve avere. Anche il dettato di questo articolo può far sorgere qualche perplessità in quanto offre un trattamento di favore ad un certo tipo di aziende per cui l’imprenditore potrebbe manovrare gli indici di bilancio per riuscire ad entrare tra le imprese che possono beneficiare dell'amministrazione straordinaria. Art. 3: "se un'impresa avente i requisiti previsti dall'art. 2 si trova in uno stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale sul ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori o del pubblico ministro (portatore di interessi pubblici) dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio". In pratica l'insolvenza può rilevarsi un criterio distruttivo perché l'impresa può anche avere un grande attivo (ad esempio crediti) ed elevati ricavi, ma non incassa quindi non riesce a far fronte ai pagamenti. Comunque per le imprese che presentano i requisiti previsti dall'art. 2, anche se vi è l'azione del creditore, ma si avvia l'azione liquidatoria ma recuperatoria.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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