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La vendita di un'azienda in esercizio

La vendita di un'azienda in esercizio art. 63 deve essere effettuata tenendo conto non solo la valutazione patrimoniale ma anche delle capacità reddituali, quindi si deve tener presente non solo il valore attuale ma anche quello prospettico del futuro.
(2° comma) l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un anno le attività imprenditoriali e a mantenere nello stesso periodo i medesimi livelli occupazionali. È importante perciò nello scegliere gli acquirenti il loro grado di affidabilità. E qui emerge l'aspetto politico della disciplina in un conflitto che può sorgere nel decidere se far prevalere le esigenze occupazionali o il migliore realizzo economico. Il decreto legislativo 8 luglio 1999 numero 270 detto Prodi Bis nasce dalle disposizioni della comunità europea in tema di aiuti di Stato, in quanto secondo la normativa europea tali aiuti di Stato falserebbero la concorrenza, e quindi l'abbuono dei debiti fiscali e previdenziali che venivano concessi con la legge Prodi erano illegali perché considerati aiuti di Stato. Al contrario della revocatoria ordinaria, che non consente il rientro di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, l'art. 67 2° comma della legge fallimentare consente invece la revoca di questi pagamenti. L'art. 73 ancora una volta ci fa notare l'incongruenza di questa legge, infatti vediamo che l'art. 1: "l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente con finalità conservative del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali" mentre all'art. 73 sancisce che vi è cessazione dell'esercizio impresa se questa viene ceduta nell'ambito di un programma di cessione dei complessi aziendali nel termine di un anno. Ci si chiede allora come è possibile conservare l'attività imprenditoriale. La legge quindi è contraddittoria. Inoltre ciò lascia intendere che raramente viene applicato l’art. 27 lettera B. La procedura di amministrazione straordinaria è obbligatoria e parte lì dove c'è insolvenza e l'art. 74 elenca quelli che sono i casi in cui la procedura si chiude:
- se nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa di insolvenza non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- quando l'imprenditore prima del termine di scadenza del programma, recupera la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni;
- con il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del concordato (una procedura che aumenta il valore dell'impresa dando comunque preminenza ai creditori).

Si è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali la procedura si chiude altresì:
- con la ripartizione finale dell'attivo;
- quando anche prima della ripartizione finale dell'attivo siano soddisfatti tutti i creditori.

Ciò lascia intendere che tale procedura ha alla fine uno scopo liquidatorio, infatti si parla di riparto, un procedimento monetario che nulla che vedere con il recupero o risanamento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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