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Procedimento di esdebitazione

Art. 142 (esdebitazione): gli organi della società rimangono in carica fino al fallimento quindi il problema delle azioni individuali post-chiusura si pone solo per le imprese individuale e non per le società in quanto nei casi previsti dall'art. 118 numeri 3 e 4 si sciolgono e si procede alla cancellazione del registro delle imprese. Allora per le persone fisiche il legislatore ha coniato l'istituto dell’esdebitazione previsto dall'art. 142. Al contrario delle altre forme di esdebitazione che derivano da accordi, da un consenso, l'art. 142 non prevede accordi, si tratta di una forma premiale e non consensuale concessa nel rispetto di determinate condizioni. L’esdebitazione è una procedura a seguito della quale l'imprenditore è liberato dai debiti residui. Il comma 4 dice che così come l’esdebitazione del concordato, anche l'art. 142 fa salva la soggezione dei coobbligati e dei fideiussori e degli obbligati di regresso. L'esdebitazione riguarda esclusivamente i debiti contratti nell'esercizio dell'impresa e salva anche nei confronti di coloro che non hanno fatto domanda di ammissione al passivo a tempo debito. Essa ha lo scopo di riabilitare la capacità imprenditoriale Il fallimento può essere definito come un'attività di gestione del patrimonio del fallito nell'ottica della maggiore soddisfazione dei creditori. Le modalità di riattivazione dei flussi monetari sono:
- vendita di beni;
- riscossione crediti;
- azioni giudiziarie a buon fine.
Comma 1: ai fini dell'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti nei confronti dei creditori concorsuali è necessario siano soddisfatte alcune condizioni:
- collaborazione con gli organi della procedura;
- non abbia beneficiato di altre esdebitazione nei 10 anni precedenti;
- non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti;
- non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta.
Il comma 2 prevede il requisito della presenza di un minimo che consenta il pagamento dei chirografari. Art. 143 (procedimento di esdebitazione):
- comma 1: il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su decorso del debitore, verificate le condizioni di cui all'art. 142, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;
- comma 2: contro questo decreto è proponibile ricorso dei creditori insoddisfatti, dal pubblico ministero e da chiunque ne sia interessato.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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