Skip to content

Atti e fatti giuridici

Per fatto giuridico si intende un qualunque evento naturale, indipendente dalla volontà umana, che produca conseguenze nel campo del diritto, ossia modifichi la situazione giuridica di una persona.
Per atto giuridico si intende un qualunque evento prodotto dall’uomo consapevolmente, che produca conseguenze sul piano giuridico.
Gli atti giuridici si distinguono secondo il tipo di effetti che producono:
-    atti che hanno effetti non dipendenti dalla volontà chi li compie (atti giuridici in senso stretto o meri atti)
-    atti giuridici, che pur essendo stati compiuti consapevolmente hanno effetti non voluti dalla persona che li compie, e consistono nell’applicazione di una sanzione in quanto sono contrari alla legge (atti illeciti)
-    atti giuridici che hanno gli effetti voluti dalla persona che li compie, in essi la persona dichiara la propria volontà (l’atto consiste in una “dichiarazione di volontà”)


Negozio giuridico

Le dichiarazioni di volontà sono tradizionalmente indicate come negozi giuridici.
La definizione di negozio giuridico ci è fornita dalla dottrina tedesca. Il negozio giuridico viene definito come una manifestazione di volontà diretta di uno o più soggetti, che incide sulla sfera giuridica di un altro soggetto.           (nec otium = non ozio)
Essi sono detti unilaterali quando sono posti in essere da un solo soggetto, bilaterali da 2 soggetti, e plurilaterali da più parti.
I negozi patrimoniali si distinguono in:
-    negozi a titolo gratuito: il soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio
-    negozi a titolo oneroso: il soggetto per acquistare qualsiasi tipo di diritto, accetta un correlativo sacrificio
Gli elementi del negozio giuridico vengono distinti in:
-    Essenziali, sono i requisiti fondamentali affinché il negozio venga a esistere: la mancanza di uno di essi lo rende nullo, e sono: la manifestazione di volontà, l’oggetto, la causa e la forma.
-    Accidentali, sono tutte le clausole particolari, le principali sono: condizione, termine e modo.
La manifestazione di volontà deve produrre l’effetto giuridico altrimenti il negozio sarà nullo, e non deve essere viziata da elementi perturbatori altrimenti è annullabile. La volontà ha effetto solo se viene manifestata all’esterno, cioè resa riconoscibile alle altre persone.
L’oggetto può essere definito come l’insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare: deve avere contenuto patrimoniale e deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile.
La causa può essere definita come lo scopo che le parti perseguono con il compimento del negozio.
La forma è il modo in cui si manifesta la volontà di chi compie il negozio. Di regola è libera, ma per alcuni negozi è prescritta una determinata forma a pena di nullità.
Un negozio giuridico è invalido quando presenta anomalie e alterazioni tali da renderlo inadatto a ottenere gli effetti che la persona si propone. L’invalidità può essere di 2 tipi:
-    Nullità: sono nulli i negozi privi di uno degli elementi essenziali, e i negozi illeciti, (cioè quelli volti a realizzare risultati illeciti) in quanto contrari all’ordine pubblico. I negozi nulli non producono nessun effetto
-    Annullabilità: sono annullabili i negozi compiuti da un incapaci di agire e di intendere di volere, e quelli compiuti da una persona la cui volontà è stata “viziata”. I vizi della volontà sono l’errore, il dolo e la violenza. Il negozio annullabile produce effetti, ma questi possono essere successivamente eliminati

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Marco D'Andrea
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.