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Il contratto preliminare

Il contratto preliminare


Durante le trattative per la conclusione del contratto può essere stipulato tra le due o più parti un contratto preliminare, creando così un vincolo giuridico particolarmente impegnativo. Questo contratto di solito lo troviamo nella compravendita immobiliare, detto in gergo “compromesso”. Con questo tipo di contratto, le due parti si impegnano a concludere un contratto futuro, quello definitivo. Questo contratto preliminare viene fatto di solito nelle trattative.

Il preliminare si contrappone al definitivo e produce degli effetti obbligatori, cioè si limita ad obbligare i due contraenti a tenere un certo comportamento reciproco, come a dare il consenso per concludere il definitivo. Il contratto definitivo, poi, a sua volta, produrrà degli altri effetti. Anche il contratto preliminare, se previsto dalla legge, deve avere la stessa forma del contratto definitivo, art. 1351. L'oggetto del contratto preliminare è il contratto definitivo.

Alla fine del preliminare può capitare che una delle due parti si rifiuti di stipulare il contratto definitivo: in questo caso è intervenuta la legge dando un aiuto alla parte lesa; infatti, in questo caso, se la parte che vuole concludere ha comunque interesse a concludere anche senza che l'altra parte, può richiedere al giudice di emettere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso, art. 2932. Il giudice comunque ha due scelte:
1. stabilire una somma in denaro per il risarcimento dei danni;
2. stabilire che il contratto debba comunque concludersi.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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