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Responsabilità extracontrattuale

"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". (art. 2043 cod.civ.)
Perché il danneggiante sia obbligato a risarcire il danneggiato occorre che ci sia un fatto, che sia illecito e che possa essere imputabile al danneggiante.
Il danno si distingue in:
-    patrimoniale, che si concretizza nella lesione di interessi economici del danneggiato (danno emergente e lucro cessante)
-    non patrimoniale, che si concretizza nella lesione degli interessi della persona, e quindi non economici
La responsabilità che grava sul danneggiante viene definita responsabilità extracontrattuale o responsabilità aquiliana o ancora responsabilità civile.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Marco D'Andrea
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