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Differenze tra atti secondo il T.U.

Il T.U. prevede 3 elenchi di atti, che sono elenchi per i quali è prevista una diversa disciplina:
- ATTI CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE REGISTRATI ENTRO UN TERMINE FISSO - 20 gg se l’atto è stato prodotto in Italia, 60 gg se l’atto è stato prodotto all’estero. Questi sono atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali. In quest’ambito rientrano l’atto pubblico,la scrittura privata autenticata e i contratti, anche verbali, aventi ad oggetto locazioni o affitti di immobili o di aziende.
Questa obbligatorietà per i contratti di locazione è stata legata ad una sanzione civilistica. La legge finanziaria del 2005, legge del 30 dic 2004 n.311 art.1 prevede che in caso di mancata registrazione c’è la nullità dell’atto, ovvero il contratto è da ritenersi inesistente. La nullità può essere sollevata anche dal giudice. La corte costituzionale ha salvato questa norma, nel senso che non ritiene che violi l’art.24 della Costituzione.
Sono obbligati a registrazione tutti gli atti aventi ad oggetto i diritti reali.
- ATTI PER I QUALI LA REGISTRAZIONE NON È OBBLIGATORIA, MA LO È IN CASO D’USO - quando l’atto viene apposto dalla pubblica amministrazione, deve essere registrato. È quindi un onere.
- ATTI REGISTRABILI SU BASE VOLONTARIA

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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