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Il potere dell’autotutela dell’amministrazione finanziaria

Questo potere è potere tipico di tutte le Pubbliche Amministrazioni. È il potere di limitare o vincolare l’atto, quando questo appare viziato alla stessa Amministrazione che l’ha adottato.
Non c’è bisogno ovviamente del consenso. La Pubblica Amministrazione deve eliminare i vizi manifestati negli atti assunti.
L’Amministrazione finanziaria può intervenire:
- con un avviso di accertamento;
- può proporre al contribuente un accertamento condiviso, che è un accordo tra contribuente e l’Amministrazione su determinati adempimenti;
- può chiudere la faccenda con una conciliazione;
- può rinunciare ad impugnare,
- può emanare un atto con il quale annulla un altro atto.
L’Amministrazione agisce con discrezionalità, ad esempio quando annulla un atto non tiene conto dell’interesse pubblico ma agisce direttamente. Questo potere può essere esercitato anche su consiglio del contribuente.
L’Amministrazione finanziaria può agire in autotutela anche quando l’atto è diventato definitivo, ovvero quando sono trascorsi i tempi per impugnarlo, quando la Cassazione ha deciso di renderlo definitivo o quando l’atto non è passato a livello superiore.
Se però l’atto diventa definitivo dopo una pronuncia del giudice, l’Amministrazione ha ancora il potere di autotutela, ma può agire solo per un motivo diverso da quello che ha approvato il giudice, e comunque non può mai contraddire il giudice.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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