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Istituto dell’interpello

E’ un istituto previsto dall’art.11 dello Statuto del consumatore. L’istituto dell’interpello è una facoltà del contribuente di chiedere all’Amministrazione finanziaria il parere in merito ad un proprio caso, che deve essere concreto e personale, qualora vi siano obbiettive condizioni di incertezza circa l’interpretazione e/o l’applicazione di norme tributarie.
REQUISITI:
- OGGETTO : è esteso a tutte le materie fiscali.
- MOTIVAZIONE : il contribuente deve presentare una domanda d’istanza circostanziata e riferita ad un caso concreto e personale in merito all’applicazione di una norma tributaria incerta.
- L’istanza deve essere preventiva, ovvero deve essere proposta prima del comportamento che il contribuente stesso vuole porre in essere; quindi il contribuente che è in dubbio non deve applicare la norma, ma si deve rivolgere all’Amministrazione finanziaria.
- L’istanza non ha effetti sospensivi. Dal momento della presentazione dell’istanza, l’Amministrazione ha 120 giorni di tempo per rispondere e dare una soluzione. Se si superano i 120 giorni si presume che l’Amministrazione condivida il comportamento che il contribuente ha illustrato nell’istanza. Se l’Amministrazione assume posizione diversa da quella proposta dal contribuente lo deve comunicare entro 120 giorni. È quindi uno strumento di consulenza giuridica. È infatti un mezzo concorrente al fiscalista.
L’Ufficio competente varia in relazione al tipo di tributo, anche se la maggior parte dei tributi sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate, in particolare della Direzione Regionale competente nel luogo del domicilio fiscale del contribuente.
In alcuni casi competente non è la Direzione Regionale, ma sempre e comunque la Direzione Centrale dell’Agenzia, ovvero Roma, alla quale sono indirizzate le istanze dell’Amministrazione Centrale dello Stato o degli Enti Pubblici.
Inoltre si rivolgono a questa i soggetti che hanno conseguiti ricavi per un importo superiore a 258 milioni.
Infine questa Direzione può sostituirsi nel fornire una risposta la posto dell’Direzione Regionale.
Per i tributi locali il contribuente deve rivolgersi al proprio comune. Mentre per le accise e per i tributi doganali, deve rivolgersi alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Dogane.
Quando il soggetto interpellato da la risposta, questa può essere:
- notificata (art.60)
- recapitata mediante servizio postale con raccomandata di ritorno
- recapitata per via telematica.
L’Amministrazione finanziaria al posto di rispondere a ciascun contribuente sul caso concreto può fornire una risposta collettiva attraverso una circolare interpretativa pubblica nel Sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito della sezione tributaria.
In questo caso l’Amministrazione Finanziaria ha l’obbligo di comunicare al contribuente che la risposta al suo interpello è sul sito.
Le risposte sono fondamentali perché vincolano l’Amministrazione finanziaria stessa, perché questa non potrà più emettere accertamenti impositivi o sanzionatori in contrasto con la soluzione fornita. La risposta (tranne se viene generalizzata con circolare) vincola solo il contribuente che ha fatto l’interpello, non vincola gli altri soggetti.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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