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La compensazione - articolo 8

L’art 8 prevede che l’obbligazione tributaria può anche essere estinta per compensazione, che è l’istituto che lide reciproche posizioni debitorie e creditorie di due soggetti, ciascuno debitore contestualmente creditore all’altro.
L’art.1241 del c.c., disciplina l’istituto della compensazione legale.
All’entrata in vigore dello Statuto si era posto il problema che per l’applicazione della compensazione bisognava applicate una particolare disciplina specifica o bastava inserire nello Statuto per metterla in atto.
La legge finanziaria ha stabilito che gli enti locali sono responsabili della compensazione tra contribuente e comune.
La Cassazione ha previsto nel 2006 che la compensazione possa essere attuata anche in mancanza di una normativa secondaria. In caso di difetto, questo viene compensato con gli articoli del codice civile.
Nell’ambito del diritto civile la compensazione può avvenire per crediti per i quali ci sia liquidità, ovvero certezza dell’ammontare; esigibilità, il credito non deve essere sottoposto né a condizioni né a termine, deve essere riscuotibile; deve essere certo.
La prima norma che ha riconosciuto la compensazione è del 1972.
È stata poi riconosciuta nel 1992 in riferimento all’ICI; nel 1997 è stato previsto che per tributi come l’IRPEF, IRES (e altre norme), la possibilità di compensazione anche tra tributi diversi e anche tra soggetti diversi.
L’art.8 prevede la compensazione in via generale.
Infine dal 2007 è stato prevista la possibilità di compensare l’ICI attraverso il modello F24.
La compensazione in verticale è sempre possibile in applicazione dell’art.8. Può però essere applicata anche in orizzontale quale il soggetto attivo è lo stesso.
È necessario il consenso dell’Amministrazione, però questa può valutare sulla sussistenza della pretesa del credito e non sulla discrezionalità delle proprie scelte amministrative, deve accettare la scelta del contribuente di compensare.
Se l’Amministrazione non si comporta bene il contribuente può impugnare il diniego.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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