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Riforma fiscale del 2004: trasparenza

Ha lo stesso scopo del consolidato fiscale anche se è in alternativa ad esso. Il reddito prodotto dalla consolidata non è tassato in capo alla stessa, ma viene attribuito a ciascun partecipante. Le persone fisiche devono pagare le imposte anche se non gli sono stati distribuiti dividendi.
Per evitare la doppia imposizione, a tassazione può essere adottata:
* da società di capitali partecipate da altre società di capitali con un minimo del 10% e un massimo del 50%. (art.115)
* Società srl o cooperative (art.116) solo se:
- i ricavi non sono superiori alle soglie previste dagli studi di settore.
- Non sono soggette a procedure concorsuali.
- Non hanno optato per il consolidato
- I soci possono essere SOLO persone fisiche, senza nessun vincolo. Vale quindi anche la società uni personale. Però c’è un max di 10 persone per la srl e 20 per le cooperative.
CARATTERISTICHE
- Irrevocabile per tre esercizi sociali, decade se vengono meno i requisiti.
- I soci devono comunicare l’opzione per trasparenza con raccomandata per far vedere che sono tutti d’accordo.
- È compito della società controllante comunicare all’amministrazione finanziaria la volontà di accedere alla trasparenza.
INTERRUZIONE
- Dopo tre anni non si opta più.
- Si perdono i requisiti: riduzione/aumento % socio; trasformazione socio.
MODALITÀ OPERATIVE
La liquidazione dell’imposta compete ai soci. I redditi si attribuiscono pro quota ai soci. Non ha rilevanza reddituale l’utile distribuito.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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