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Tassazione anti riforma 2004

La riforma non ha toccato l’irpef. Mentre per quanto riguarda le società di capitali bisogna prendere in considerazione il fatto che queste liquidavano le imposte sul proprio reddito. L’utile netto è quello che viene dato al socio, ma questa quota ha già scontato le imposte. Questo porta ad un rischio di doppia tassazione, ovvero le imposte vengono pagate anche sui dividendi. Per correggere questo problema sono stati creati due meccanismi:
- IMPUTATION SYSTEM – CREDITO D’IMPOSTA : consente di traslare le imposte dalla società al socio con una proporzione: si rapporta l’aliquota d’imposta al reddito al netto delle imposte. Si aumenta quindi il reddito imponibile e per lo stesso importo si costituisce il credito d’imposta. L’imposta la paga il primo soggetto e l’accredita la secondo soggetto. La persona fisica è l’ultimo punto della catena.
- SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI : nel passato era consentito ridurre il valore delle partecipazioni per andare a ridurre il reddito imponibile. La società sotto traslava la sua povertà, la perdita, alla società sopra.
Con la riforma questi due meccanismi vengono sostituiti da un altro sistema: SISTEMA DELL’ESENZIONE
Questo sistema prevede l’assenza di tassazione sul capital gain. Le imposte vengono pagate una sola volta in capo al soggetto che produce il reddito.
VANTAGGI : con il vecchio sistema se non si distribuivano i dividendi rimanevano pagate le imposte solo dal 1° soggetto. Con questo sistema invece tutti i passaggi successivi sono in esenzione perché le imposte sono già state pagate.
I passaggi successivi avvengono attraverso:
- distribuzione dividendi: l’esenzione in questo caso è parziale
- vendita/cessione della quota: il prezzo di compravendita è l’attualizzazione dei dividendi. Per questo deve essere esente.
Se non si pagano le imposte sui guadagni non si può chiedere di portare in riduzione le perdite.
In particolare sono stati creati due sistemi alternativi per recuperare i meccanismi passati:
- CONSOLIDATO FISCLE
- TRASPARENZA
Questi due meccanismi sono in alternativa tra di loro. Permettono di recuperare il meccanismo della svalutazione delle partecipazioni. Infatti prevedono la traslazione nella partecipante dell’utile o della perdita della partecipata. Si sommano quindi i risultati fiscali delle società.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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