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I richiami di informativa


Il revisore può, ove lo ritenga opportuno, esporre un richiamo di informativa (o paragrafo d'enfasi), nel paragrafo successivo a quello del giudizio, riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di essere richiamata l'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se opportuno, a quanto detto dagli amministratori.
Il revisore deve inoltre verificare la concordanza della relazione degli amministratori sulla gestione con il bilancio.

Tratto da IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI di Andrea Balla
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