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I Rilievi


Il revisore non può esprimere un giudizio senza rilievi qualora dalle verifiche eseguite emergano le seguenti circostanze, i cui effetti siano giudicati, dal revisore stesso, significativi rispetto al bilancio nel suo complesso:
- mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio;
- limitazioni al processo di revisione.
Il revisore, in tali circostanze, riporta la descrizione analitica dettagliata dei rilievi emersi nel paragrafo che precede l'espressione del giudizio.
- tali situazioni sono riconducibili alle circostanze in cui il revisore è in disaccordo con gli amministratori rispetto ai criteri contabili adottati nel bilancio, oppure nel caso in cui  rilievi degli errori nelle metodologie di applicazione degli stessi, o nel caso in cui giudichi inadeguata l'informazione fornita in bilancio;
- tre situazioni sono riconducibili alle circostanze in cui le limitazioni derivino da impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure, oppure da restrizioni imposte dagli amministratori dell'acquisizione degli elementi probativi.
Le conseguenze dei rilievi comportano tre possibili ipotesi di giudizio:
- giudizio con rilievi: qualora il revisore giudichi che gli effetti dei rilievi emersi, sia in termini di dissensi sui criteri contabili e sull'informazione resa in bilancio, sia in termini di limitazioni al procedimento di revisione, non siano così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme; il giudizio in tale caso deve essere riportato secondo la seguente formulazione "A nostro giudizio, il bilancio ..., ad eccezione dei rilievi (o ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi) evidenziati nel precedente paragrafo, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società";
- giudizio negativo: qualora il revisore giudichi che gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri contabili o dall'inadeguatezza dell'informazione resa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio nel suo complesso. Il giudizio in tale caso deve essere riportato secondo la seguente formulazione "A nostro giudizio, a causa dei rilievi esposti nel precedente paragrafo, il bilancio ..., non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società";
- impossibilità ad esprimere un giudizio: qualora il revisore giudichi i possibili effetti delle limitazioni alle procedure di revisione così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio. I giudizio in tale caso deve essere riportato secondo la seguente formulazione "A causa della rilevanza delle imitazioni alle nostre verifiche descritte nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio".

Tratto da IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI di Andrea Balla
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