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Tirocinio per i revisori - DPR N.99

- Registro dei tirocinanti – art. 5
- Domanda di iscrizione – art. 7
- Iscrizione nel registro del tirocinio - art 8
- Durata e contenuto del tirocinio triennale art. 9
- Svolgimento del tirocinio – art. 10
- Sospensione del tirocinio - art.13
- Compiuto tirocinio - art. 14
- ESAME e sue caratteristiche  
Il tirocinio parte dal momento in cui è stata ricevuta la domanda dal’Ufficio dei Revisori contabili presso la sede di Roma.
Il tirocinio deve essere svolto con:
ASSIDUITÀ : non saltuariamente, però è ammesso il part time
DILIGENZA : fatto in maniera tale che si possano capire che tipi di controllo sono stati fatti.
RISERVATEZZA : non si possono raccontare le cose dei clienti.
Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro 60 giorni, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta e la manda al Ministero. Inoltre deve essere fatta una relazione finale al termine del tirocinio.
Si può sospendere il tirocinio per:
- assolvimento degli obblighi militari
- gravidanza
- malattia che impedisce il tirocinio per 6 mesi
Si è cancellati dal registro dei tirocinanti, se il tirocinante senza giustificato motivo non ha svolto il tirocinio per 6 mesi. Perde tutto il tirocinio sin dall’inizio. Tutto ciò deve essere comunicato all’Ufficio dei Revisori Contabili.
Se il tirocinio viene compiuto, viene rilasciato un attestato.

Tratto da REVISIONE AZIENDALE di Valentina Minerva
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