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La responsabilità del vettore per inadempimento e ritardo


Il vettore è tenuto al risarcimento dei danni causati al passeggero dal ritardo o dalla mancata esecuzione del trasporto a meno che non provi che l’evento dannoso è dovuto a causa a lui non imputabile. Nel caso il cui danno sia stato causato dai suoi dipendenti o preposti, anche il vettore ne risponde.
Il passeggero ha l’onore di provare l’esistenza del contratto di trasporto e, in caso di danno da ritardo, l’esistenza di pattuizioni circa un orario di arrivo vincolante, oltre a dover dimostrare il danno subito e il nesso causale che lo lega all’inadempimento del vettore; una volta fornito ciò, il vettore può liberarsi dalla responsabilità o dimostrando di aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, o provando che il suo inadempimento è stato dovuto a fatto a lui non imputabile o caso fortuito.
Per la determinazione del danno si fa riferimento al diritto comune: è risarcibile sia il danno emergente che il lucro cessante, purché siano conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento e prevedibili al momento della conclusione del contratto, salvo il dolo del vettore.
Nel caso in cui il vettore sopprima la partenza e il viaggio non possa essere effettuato con un’altra nave del vettore, il contratto si risolve di diritto; se ci sono partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero può scegliere se imbarcarsi su un’altra nave o risolvere il contratto, avendo in entrambi i casi diritto al risarcimento dei danni, che non può essere superiore al doppio del prezzo netto di passaggio in casi di un giustificato motivo.
Il passeggero ha inoltre diritto a risolvere il contratto se il vettore modifica l’itinerario prestabilito in modo tale da recare pregiudizio ai suoi interessi, con le limitazioni del caso precedente.
Se la partenza della nave è solamente ritardata, e il corrispettivo per il trasporto comprendeva anche vitto e alloggio, il passeggero ha diritto, per tutto il periodo del ritardo rispetto alla data e all’ora annunziate, vitto e alloggio a cura e spese del vettore, con un limite temporale che varia a seconda del tipo e della durata del viaggio: 12 h per i viaggi inferiore alle 24 h, 24 h per i viaggi di durata superiore alle 24 h nell’ambito del Mediterraneo, 48 h per i viaggi che abbiano inizio o termine fuori dai paesi bagnati dal Mediterraneo o dall’Europa.
Se la durata del viaggio di cui è ritardata la partenza era superiore alle 24 h, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo 24 h di ritardo per viaggi fra i porti del Mediterraneo, dopo 48 h per viaggi aventi partenza o arrivo fuori dai paesi bagnati dal Mediterraneo o fuori d’Europa. Se allo scadere dei suddetti termini il passeggero non si avvale della facoltà di risolvere il contratto, da quel momento perde il diritto di ricevere vitto e alloggio da parte del vettore. L’imputabilità del ritardo al vettore comporta che questi debba restituire il prezzo del biglietto e risarcire i danni senza alcun limite, oltre alle spese di vitto e alloggio.

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