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La responsabilità per i danni al bagaglio


Varia a seconda che sia bagaglio consegnato o bagaglio non consegnato. Per il bagaglio consegnato chiuso, il vettore è responsabile per la sua perdita o avaria, a meno che non dimostri che il danno è derivato da causa a lui non imputabile, con una responsabilità limitata a 6,20 €/kg, a meno che il passeggero non ne abbia dichiarato un valore maggiore. La limitazione di responsabilità non è operante nel caso di dolo o colpa grave del vettore. Il risarcimento del danno al bagaglio è ritenuto un debito di valore, soggetto a rivalutazione monetaria: per la sua quantificazione si fa riferimento al prezzo corrente che avrebbero i bagagli persi o danneggiati nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Le perdite o avarie apparenti al bagaglio consegnato chiuso devono essere fatte contestare al vettore, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, mentre quelle non apparenti devono essere denunciate entro 3 giorni; non c’è decadenza nel mancato tempestivo reclamo nel caso di bagaglio non consegnato o bagaglio consegnato non chiuso.
Per il bagaglio non consegnato è il passeggero, in caso di perdita o avaria del bagaglio, a dover provare che il danno è derivato a causa imputabile al vettore, ma non beneficia del limite risarcitorio (limitazione esclusa per i danni da ritardo nella riconsegna del bagaglio). Altra ipotesi di responsabilità è quella relativa ai danni al bagaglio irregolare, ossia quello non consegnato al vettore contenente oggetti di natura non personale. La soluzione è da ritenersi corretta per i casi in cui l’irregolarità sia scoperta e bagaglio irregolare sia preso in consegna dal vettore, mentre in caso contrario si ha la responsabilità per bagaglio non consegnato.
Il codice della navigazione non disciplina espressamente la responsabilità del vettore per i danni alle autovetture e ai veicoli in genere, che dovrebbero essere assimilati al bagaglio non consegnato (convenzione di Atene).
Per i danni relativi al bagaglio di cabina spetta al passeggero dimostrare il dolo o la colpa del vettore o dei suoi preposti; per i danni relativi al bagaglio non di cabina la colpa del vettore è presunta, salva la prova da parte sua che il danno non è dovuto a colpa o dolo suoi o dei suoi preposti; in ogni caso incombe sul passeggero la prova che il danno si è verificato nel corso del viaggio.
L’ammontare dei limiti di responsabilità a favore del vettore p progressivamente aumentato nel corso del temo, attualmente determinati per passeggere e per viaggio in 2.250 diritti speciali di prelievo, nel caso di bagaglio di cabina, e in 3.375 diritti speciali di prelievo per gli altri bagagli, esclusi i veicoli al seguito, per i quali il limite di responsabilità è di 12.700 diritti speciali di prelievo a viaggio. Non ha il diritto al limite di responsabilità se il danno deriva da dolo o colpa temeraria con previsione dell’evento del vettore o dei suoi preposti.

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