Skip to content

Inesistenza dell’avviso di accertamento

Inesistenza dell’avviso di accertamento


I tributaristi preferiscono parlare di inesistenza per riferirsi a ciò che il diritto amministrativo chiama nullità.
In che casi l’atto di accertamento (tributario) è inesistente?
- Quando manca la firma del funzionario;
- Quando si tratta di atti rivolti a soggetti che non esistono;
- L’atto è emesso dall’ufficio territorialmente incompetente;
- L’atto è emesso dopo la scadenza del termine.
In questo caso l’atto è inesistente o nullo?
Il potere dell’amministrazione finanziaria si consuma o no?
Secondo il professore : il contribuente è soggetto all’amministrazione finanziaria solo fino a che la legge lo dice, scaduto il termine il potere non esiste più.
Altri potrebbero dire che l’atto anche se tardivo è comunque efficace a meno che non lo si impugni.
Questo è l’orientamento della giurisprudenza (sentenza della Corte di Cassazione n. 18019 /2007).
Tutti siamo sottoposti al Fisco, per cui l’atto tardivo è invalido ma comunque efficace; bisognerà dunque:
- Impugnarlo,
- impugnarlo deducendone il vizio già nel ricorso introduttivo.
Un altro caso di inesistenza si ha quando l’atto non è stato notificato.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.