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La Tutela Giurisdizionale del Contribuente



Giurisdizione delle commissioni tributarie

Nella materia tributaria esiste un giudice speciale ed è corpo delle commissioni tributarie.
Le commissioni tributarie sono i giudici del rapporto tributario.
Sono organizzate così: ci sono le commissioni tributarie provinciali nelle Province(giudici di primo grado) e commissioni tributarie regionali (giudici di secondo grado da cui si fa l’appello). Contro la decisione della commissione tributaria regionale si va in cassazione. Accanto in maniera residuale alle competenze delle commissioni tributarie ci sono le funzioni del giudice ordinario (quindi il  tribunale e la corte d’appello) e del giudice amministrativo (cioè il TAR E il consiglio di Stato).
È una giurisdizione che negli anni è andata sempre allargandosi ed è disciplinata adesso dall’ art. 2 del decreto legislativo 546/1992 (decreto che contiene disciplina del contenzioso tributario).
Art. 2 contiene elenco molto lungo, ma la cosa fondamentale è che prevede che la commissione tributaria abbia giurisdizione sui tributi di ogni genere e specie comunque denominati. E’ qui che diventa rilevante stabilire cos’ è un tributo perché stabilire che una cosa è un tributo determina immediatamente la designazione del giudice che ha la giurisdizione, e cioè la commissione tributaria.
Questo articolo ci dice che le controversie sui tributi sono di giurisdizione dei giudici tributari e lo sono anche le eventuali sovraimposte addizionali e le sanzioni irrogate per violazioni inerenti i tributi.
Inoltre aggiunge: “…e comunque le sanzioni applicate dagli uffici finanziari” , quindi indipendentemente dal fatto che si riferiscano a rapporti tributari. Es. le violazioni in materia di lavoro irregolare: chi assume manodopera straniera violando le norme sulle assunzioni sono sanzioni che non c’entrano niente con la materia tributaria però sono sanzioni irrogate dagli uffici entrate.
L’ art. 102 della costituzione vieta l’ istituzione di giudici speciali: le commissioni tributarie sono un problema per l’ art. 102, sono state storicamente un problema, ma lo sono ancora tuttora perché il legislatore con tutta una serie di leggi ha progressivamente ampliato la competenza di queste commissioni attribuendo alle competenze di queste commissioni sempre più cose e anche cose che non c’entrano niente con i tributi. Ad es. il canone delle occupazioni delle aree pubbliche.
La corte costituzionale ha sempre ritenuto che il divieto dell’ art. 102 Cost. sia violato non solo se il legislatore istituisce un giudice che non esisteva prima, ma anche quando le funzioni di un giudice che esiste già siano stravolte, cioè si aggiungono funzioni nuove che non rientravano nel nucleo proprio di queste. Allora qualcuno si è chiesto se tutte le norme introdotte dal 2000, che hanno continuato ad aggiungere funzioni alle commissioni tributarie, violino l’art. 102 Cost. e a tale interrogativo la Corte costituzionale ha risposto di sì  con la sentenza del 10/03/’08 n.64. Tale sentenza  ha messo per la prima volta un “paletto” sostenendo che non si potranno più aggiungere funzioni alle commissioni tributarie se queste non riguarderanno tributi, dichiarando così incostituzionale la norma nella parte in cui attribuiva alle competenze delle commissioni tributarie il canone dell’ occupazione delle aree pubbliche, ma è probabile che ci saranno a breve altre sentenze che toglieranno alle commissioni  tributarie tutte le funzioni non strettamente tributarie.

QUANDO SI VA DAL GIUDICE TRIBUTARIO?

Dal giudice tributario si va SOLO per impugnare certi atti, non si può fare ad es. davanti al giudice tributario un giudizio di mero accertamento. La giurisdizione tributaria si attiva sempre impugnando un provvedimento. Questo lo dice l’ art. 19 del d.lvo 546/’92.
Anche questo articolo contiene un elenco degli atti impugnabili che si possono così raggruppare:
1.atto che determina quanto è dovuto: accertamento e avviso di liquidazione (altro nome dell’ avviso di accertamento)
2.atto che irroga le sanzioni
3.atti da riscossione: il ruolo, la cartella di pagamento, avviso di mora
Sono poi elencati tutta un’altra serie di atti tra cui ad es. il diniego o revoca di agevolazioni, diniego di rimborsi  (rifiuto espresso o tacito).

PROBLEMI SULL’INGRESSO DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO:
- l’elenco dell’ art. 19 è tassativo oppure è possibile impugnare altri atti oltre a quelli elencati? Risposta si è tassativo! Posso impugnare solo gli atti dell’ art.19.
- per quali vizi questi atti possono essere impugnati? L’ art. 19 dice solo per vizi propri dell’ atto impugnato o vizi di atti antecedenti che non sono impugnabili il che vuol dire che se io ricevo un atto che sia viziato ed è impugnabile lo DEVO impugnare (nel senso dell’onere);se mi faccio scappare le possibilità di impugnare il primo atto non posso poi impugnare quello successivo per il vizio del primo. Se l’ atto precedente invece non era impugnabile col primo atto impugnabile potrò difendermi.

Cosa succede in questa serie di atti quando l’ atto precedente non mi è stato notificato? L’ordinamento tributario è una successione ordinata di atti però è possibile che il primo atto che mi viene notificato non è il primo atto (es. mandano avviso di accertamento all’indirizzo sbagliato e poi successivamente mi viene notificato all’indirizzo esatto direttamente la cartella di pagamento). Il puro e semplice fatto che mi sia stato notificato il secondo atto senza che mi sia stato notificato il primo è già un vizio? La giurisprudenza fino qualche tempo fa sosteneva la tesi che non era un vizio e che impugnando il secondo atto avrei potuto far valere anche i vizi che avrei fatto valere impugnando il primo atto. Questa soluzione però non è soluzione molto equilibrata  perché se è prevista la sequenza di una serie di atti non è giusto procedere in modo scorretto e anche perché facendo in questo modo l’ amministrazione potrebbe iscrivere tutti a ruolo e poi inviare direttamente la cartella. Il contribuente si trova così informato  a cose fatte e in una fase già avanzata tenendo anche presente che gli atti della riscossione sono molto meno motivati dell’ avviso di accertamento e così potrei trovarmi ad impugnare una cartella di cui non capisco niente. Ecco allora che la giurisprudenza comincia a dire no, la mancata notifica dell’ atto precedente è comunque un vizio. Importante perché se io ricevo il secondo atto senza il primo e il contribuente sa di essere in torto fa valere il vizio di mancata notifica prendendo così tempo e costringo la procedura a ripartire dall’inizio e magari così nel frattempo i 5 anni per notificare l’ accertamento sono decaduti.

GIURISDIZIONE DEL GIUDIICE ORDINARIO
Ormai è ridotta a spazi ristrettissimi perché dal giudice ordinario si va solo nei seguenti casi:
- quando chiedo risarcimento danni per una riscossione illegittima;
- per fare opposizione agli atti esecutivi (quando c’è già stata esecuzione forzata mi posso lamentare delle modalità di esecuzione);
- opposizione all’esecuzione, ma non per contestare che il debito non esiste, ma per contestare che i beni pignorati non erano pignorabili;
- opposizione di terzo, se vengono pignorate cose non mie, ma di un terzo, questo terzo può reclamare la restituzione delle sue cose.

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Questo giudice ha giurisdizione per l’annullamento degli atti amministrativi, evidentemente non ha giurisdizione per l’annullamento degli atti previsti dall’art. 19. Nell’ applicazione dei tributi ci sono atti amministrativi che non sono impugnabili davanti alla commissione tributaria. La categoria più importante è quella degli atti a carattere generale come i regolamenti, non sono atti singoli rivolti ad una singola persona al quale sono notificati e che può impugnare, ma hanno carattere generale. I regolamenti illegittimi si possono far disapplicare dal giudice tributario, ma se voglio farlo annullare nei confronti di tutti ecco una giurisdizione del TAR.
Fuori da questa area ristretta il giudice amministrativo non ha giurisdizione.

QUAL E’ LA COMMISSIONE TERRITORIALMENTE COMPETENTE?
Quella dove ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto. Se faccio ricorso alla commissione sbagliata, la commissione che ha ricevuto il ricorso si dichiara incompetente, dà un termine per riassumere il giudizio davanti a quella competente. Dato che il termine per impugnare è di 60 giorni, perciò molto stretto, potrebbe essere rischioso sbagliare commissione, però mi salvo perché la commissione sbagliata mi dà un nuovo termine che non devo assolutamente far decorrere altrimenti il processo si estingue e l’ atto impugnato diviene definitivo.
Posso dare in commissione tributaria da solo o devo essere accompagnato da un difensore?
Si può stare in giudizio da soli fino al limite in genere di £ 5.000.000ovviamente possono fare ricorso alla commissione tributaria senza professionista coloro che sono professionisti e che sono avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e questi hanno facoltà di difesa generale o ius postulandi. Poi ci sono professionisti che possono difendere in commissione tributaria  solo se si tratta di certe materie (es. ingegneri per le questioni tributarie).
Se vado in commissione tributaria senza difensore, mentre avrei dovuto averlo, tale commissione mi dà un termine per munirmi di un difensore. Anche qui se lascio decorrere inutilmente il temine il ricorso viene dichiarato inammissibile.

CHI E’ LA CONTROPARTE DEL CONTRIBUENTE?
Gli uffici delle agenzia delle entrate che possono stare in giudizio senza difensore. C’è la possibilità di farsi difendere dall’avvocatura di Stato solo dal grado di appello.

LITISCONSORZIO NECESSARIO
Normalmente c’è contribuente e amministrazione finanziaria. Ci sono casi in cui il processo non può svolgersi se non con la presenza di più parti. Es. la sentenza delle Sez. Unite ritiene che ci sia litisconsorzio necessario nel caso di obbligati solidali.

COME SI PRODUCE IL GIUDIZIO TRIBUTARIO?
L’ atto introduttivo è un ricorso che deve contenere i dati del contribuente(chi fa ricorso), l’ ufficio che ha emanato l’atto (contro chi) e cosa si chiede (petitum) cioè la pronuncia che si chiede al giudice che solitamente è un annullamento, ma può anche essere annullamento e condanna.
Le ragioni sono sostanzialmente i vizi della attività dell’ amministrazione finanziaria che io voglio far valere.
Il ricorso va, ovviamente, firmato.
La legge dice che tutti questi sono elementi necessari del processo a pena di inammissibilità.
È da indicare anche il codice fiscale, ma non a pena di inammissibilità.  
Se si chiede al giudice l’ annullamento, il giudice lo annulla e il processo si ferma lì; oppure può essere che il contribuente si dolga che il contenuto dell’ atto sia in tutto o in parte sbagliato e pertanto può chiedere ( o un giudice può ritenere) che soltanto una parte della pretesa è giustificata e quindi non ci sarà un annullamento totale dell’atto, ma ci sarà una rideterminazione dell’ imposta.
In questo ultimo caso si dice che la giurisdizione è di impugnazione in merito perché va anche nel merito e sostituisce l’ atto.
Si può poi anche chiedere al giudice una condanna, il che si ha tutte le volte che il contribuente chiede un rimborso. Se chiede un rimborso chiede anche che l’ amministrazione sia condannata a pagarlo.
Cosa deve fare il contribuente? Una volta scritto il ricorso lo si deve prima notificare e poi depositare e non il contrario. Anche per la notifica del ricorso ci sono le due modalità che sono: la spedizione via posta oppure la notifica attraverso l’ ufficiale giudiziario. C’e una differenza pratica: se io notifico per via postale notifico l’ originale ed è la copia che rimane che io deposito; se invece scelgo la notifica tramite l’ ufficiale giudiziario questo consegna una copia tenendosi l’ originale.
La notifica è un adempimento da compiere nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’ atto impugnato. Se non notifico entro il termine l’ atto impugnato diviene definitivo.
Dopo fatta la notifica bisogna completare il percorso e perciò costituirmi in giudizio disciplinata dagli artt. 22 e 23 del d.lvo 546/’92. la costituzione è una cosa semplice: entro 30 giorni dalla notifica del ricorso devo depositare il fascicolo ( si può fare anche via posta) presso la segreteria della commissione tributaria. È da depositare il ricorso (copia o originale) e la prova che l’ ho notificata, eventuali documenti a sostegno della mia domanda e la copia dell’ atto impugnato. Anche questo termine per il deposito, se non rispettato, fa divenire il ricorso inammissibile e l’ atto impugnato definitivo.
A questo punto i compiti del contribuente sono finiti.
Cosa deve fare la controparte? La controparte può costituirsi, che vuol dire a sua volta depositare degli atti nella segreteria della commissione. L’ ufficio ha 60 giorni di tempo da quando ha ricevuto la notifica per costituirsi e se non si costituisce adeguatamente il processo va avanti. L’ ufficio che non si costituisce ci rimette perché non essendosi costituito non svolgerà le sue difese e in secondo luogo non verrà avvisato di quando è la data dell’udienza, in terzo luogo non gli viene data la comunicazione della decisione. Se il ricorrente dopo essersi costituito decide di rinunciare al ricorso, se l’ufficio si è costituito dovrà accettare la rinuncia, se invece non si è costituito la rinuncia del ricorrente è immediatamente efficace.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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