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Ulteriori Categorie di Accertamento


Vi sono 4 tipi di accertamento:
-Accertamento ordinario
-Accertamento parziale (disciplinato dall’art. 41bis del D.p.r. 600 del 1973)
-Accertamento integrativo (disciplinato dall’art. 43 del D.p.r. 600 del 1973)
-Accertamento con adesione (disciplinato dal D. Lgs. n. 218 del 1997)
L’accertamento ordinario è il più comune e si effettua in modo unitario e globale sull’intero reddito.
L’accertamento parziale si effettua solo su una porzione dei redditi; si applica in caso di ispezioni, accessi e verifiche.
L’accertamento integrativo presuppone che ci sia già stato un accertamento e che successivamente  si scoprano nuovi elementi. Si può effettuare solo entro i termini di decadenza generali e solo per sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che non fossero già conoscibili al momento del primo accertamento laddove la conoscibilità si valuta attraverso un criterio di diligenza.
L’accertamento con adesione è un avviso fissato in accordo con lo stesso contribuente che viene infatti firmato anche da quest’ultimo. L’iniziativa può essere o del contribuente o dell’Ufficio competente (solitamente è di questo). Il contribuente che sta subendo un accesso, un’ispezione o una verifica può presentare istanza per ricercare un accordo con l’Amministrazione finanziaria prima che scadano i 60 giorni disponibili per impugnare l’accertamento. Tale istanza sospende il termine fino ad un massimo di 90 giorni. L’accertamento con adesione si conclude con l’apposizione della firma ma si ritiene che il perfezionamento avvenga al momento del pagamento della somma stabilita nell’accordo. Se non si raggiunge l’accordo ricominciano a decorrere i termini per l’impugnazione, se invece si raggiunge l’accordo tale accertamento non sarà più impugnabile. L’Ufficio può sempre effettuare successivamente all’accertamento con adesione un accertamento integrativo se ricorrono alternativamente uno dei due presupposti :
-se la somma derivante dall’accertamento integrativo è superiore del 50% rispetto a quella dedotta nell’accordo;
-se la somma risultante è superiore a 150 milioni di lire (equivalenti a € 75.500)
Gli effetti favorevoli per il contribuente dell’ accertamento con adesione sono:
-la riduzione della sanzione ad un quarto del minimo,
-la determinazione della somma da pagare attraverso lo stesso perfezionamento dell’accordo.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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