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Abrogazione dell’imposta generale sull’entrata (IGE)


Per quel che riguarda l’Italia, tale procedimento provocò l’abrogazione dell’imposta generale sull’entrata (IGE), la quale consisteva anch’essa in una forma di prelievo generalizzato sulle entrate di denaro realizzate in occasione e per effetto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
Tale imposta era definita plurifase cumulativa a cascata in quanto si applicava a ciascun passaggio del ciclo produttivo/distributivo sull’intero ammontare oggetto della cessione o della prestazione.
La natura cumulativa del tributo comportava che nel susseguirsi dei passaggi l’imposta venisse applicata senza consentire la detrazione del tributo assolto sugli scambi precedenti: l’importo dovuto a titolo di imposta risultava tanto maggiore quanto più numerosi erano gli scambi intervenuti sul bene prima della sua immissione definitiva al consumo; le imprese, nel tentativo di ridurre per quanto possibile l’impatto del tributo sul consumatore finale, erano pertanto indotte a ridurre il numero di passaggi subiti dal bene ovvero, e sotto il profilo patologico, ad occultare taluni di essi.
Un ulteriore effetto distorsivo al quale conduceva la struttura dell’IGE era rappresentato dal sistema dei rimborsi dell’imposta in favore degli esportatori.
Invero, trattandosi di un tributo sui consumi, esso poteva trovare applicazione solo allorquando il bene o il servizio fosse acquisito a titolo definitivo nel territorio dello Stato e ciò comportava la necessità di restituire il tributo assolto nei vari passaggi del ciclo produttivo quante volte il bene avesse costituito oggetto di esportazione.
Sennonché l’applicazione cumulativa dell’imposta rendeva impossibile l’esatta determinazione dell’ammontare del tributo assolto nei vari passaggi, imponendo il necessario ricorso a forme di rimborso forfettario.
Tali inconvenienti ostacolavano evidentemente la concreta attuazione del mercato unico europeo, risultando elementi distorsivi della libera circolazione delle merci.
La Comunità Europea avvertì la necessità di introdurre un’imposta proporzionale e generalizzata sui consumi la quale, pur mantenendo la caratteristica plurifase, in quanto applicata sul ciascun passaggio del ciclo produttivo/distributivo, risultasse non cumulativa.
Ciò al fine di colpire solo il valore aggiunto offerto al bene o alla prestazione e rendere, quindi, irrilevante il numero dei passaggi intermedi del ciclo produttivo/distributivo rispetto al carico fiscale gravante sul consumatore finale.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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