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Caratteristiche dell'avviso di accertamento e il principio di unicità


Dalla ricognizione normativa sopra effettuate in tema di accertamento ai fini delle imposte sui trasferimenti, emerge l’obbligo per l’ufficio di motivare l’avviso di accertamento indicando non solo i maggiori valori attribuiti ai beni, ma anche i criteri estimativi seguiti per siffatte valutazioni nonché gli specifici elementi utilizzati ai fini di queste ultime.
Diversa è la questione concernente la possibilità o meno per l’amministrazione finanziaria, che sia ancora in termini per l’accertamento, di procedere alla integrazione o modificazione dell’avviso già emanato; possibilità da taluno ammessa facendo appello al principio di autotutela della pubblica amministrazione.
Per quanto ci riguarda, non riteniamo di dover aderire a siffatte conclusioni: invero, il principio di unicità dell’accertamento, immanente a tutta la disciplina in materia, impone all’amministrazione finanziaria di riversare in via esaustiva le proprie pretese in un unico atto, ciò salve le deroghe normative; sennonché, siffatta espressa deroga non si rinviene per le imposte di cui ci stiamo occupando.
Del resto, la scelta così operata dal legislatore si rivela perfettamente coerente al sistema quando solo si consideri la maggiore semplicità strutturale della base imponibile e degli elementi oggetto di accertamento nel settore in esame, nonché l’oggettività e predeterminazione ex lege dei parametri cui deve fare riferimento l’amministrazione per procedere alle rettifiche di maggior valore; talché non sembrano ricorrere gli estremi per giustificare il riconoscimento all’ufficio della possibilità di integrare o modificare l’avviso di accertamento.
Del tutto analoga è la disciplina dell’accertamento per quanto concerne l’imposta sulle successioni e donazioni, solo dovendosi precisare che, con riferimento a tali imposte, la rettifica del valore dichiarato dal contribuente può riferirsi a beni diversi da immobili ed aziende.
Inoltre, per le successioni e le donazioni non opera il limite all’operatività del cosiddetto “accertamento contabile”.
Come per l’imposta di registro è poi prevista la possibilità di un accertamento d’ufficio nel caso di omissione della dichiarazione di successione, da effettuarsi a mezzo di avviso notificato entro cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
Si segnala, infine, che l’accertamento delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e comunali sull’incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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