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Definizione di responsabile d’imposta


L’altra categoria di soggetti coinvolti nel prelievo tributario è quella dei responsabili di imposta.
Anche con riguardo a costoro esiste una definizione legislativa, contenuta nell’art. 643 d.p.r. 600/73, in forza della quale responsabile è colui che è tenuto al pagamento del tributo insieme con altri, per fatti e situazioni esclusivamente riferibili a questi, nei confronti dei quali ha diritto di rivalersi.
Tale definizione, al pari di quella concernente il sostituto, riflette l’ordine di idee corrente in dottrina, la quale tende ad annoverare il responsabile fra i soggetti passivi di imposta: da un lato, accomunando responsabile e sostituto sotto il profilo della loro estraneità al fatto indice di capacità contributiva colpito dal tributo; dall’altro, distinguendo le due figure per ciò che il responsabile, a differenza del sostituto, è tenuto al pagamento dell’imposta non in luogo del contribuente bensì in aggiunta al medesimo.
In primo luogo, non possono considerarsi responsabili di imposta tutti quei soggetti che sono titolari soltanto di obblighi formali e strumentali nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ma non sono tenuti in nessun caso al soddisfacimento alla prestazione impositiva; ciò che, viceversa, costituisce fuori di ogni dubbio l’elemento caratterizzante dell’istituto in esame.
In secondo luogo, non sono neppure da annoverarsi fra i responsabili di imposta coloro che autorevole dottrina ha qualificato come coobbligati solidali dipendenti limitati.
Trattasi, invero, di soggetti sui quali non incombe alcuna obbligazione, essendo i medesimi semplicemente terzi esposti all’azione esecutiva del creditore su alcuni beni di loro proprietà gravati da diritti reali di garanzia.
In conclusione, è dato affermare che la figura del responsabile ricorre tutte le volte in cui la legge, allo scopo di meglio assicurare il soddisfacimento della pretesa erariale, chiama a rispondere dell’adempimento del tributo, insieme con il soggetto passivo dell’imposta, altri soggetti ai quali non è riferibile la fattispecie imponibile e che diventano pertanto titolari di una propria autonoma obbligazione nei confronti della finanza.
Naturalmente, come già rilevato per il sostituto, si appalesa decisiva al riguardo l’individuazione del titolo giustificativo della prestazione che viene a gravare sul responsabile; titolo che si diversifica dalla capacità contributiva e che occorre individuare specificamente, anche al fine di stabilirne i limiti di compatibilità con i precetti costituzionali.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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