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Gli elementi della fattispecie impositiva


È noto che ciascuna imposta si caratterizza per una serie di elementi tipici i quali compongono la fattispecie impositiva: trattasi, in particolare, dei soggetti passivi, del presupposto e della base imponibile.
Per l’imposta sul valore aggiunto, tuttavia, si è soliti adottare locuzioni tecniche diverse: in particolare, come non ha mancato di rilevare autorevole dottrina, nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, anziché di presupposto, è uso parlare di elemento soggettivo ed elemento oggettivo i quali, in uno con la territorialità, costituiscono le componenti concorrenti alla descrizione della sfera degli scambi che mettono in moto il peculiare meccanismo applicativo del tributo.
Affinché l’operazione possa dirsi rilevante ai fini IVA, occorre che essa consista in una cessione di beni, in una prestazione di servizi, ovvero in un acquisto intracomunitario o in una importazione (cosiddetto requisito oggettivo), e che sia effettuata nell’esercizio di imprese o di arti e professioni (cosiddetto requisito soggettivo) nel territorio dello Stato, secondo specifici criteri di collegamento fissati dalla legge (cosiddetto requisito territoriale).
Cosicché, nell’esame di questo tributo può anche farsi riferimento alla terminologia tradizionale con cui si è soliti definire gli elementi della fattispecie impositiva, ma con l’avvertenza che, nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, si tratta di poco di più di una convenzione linguistica e, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione del presupposto e del soggetto passivo, siamo in presenza di una scissione tra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi formali e strumentali (ossia gli operatori intermedi esercenti attività di impresa ovvero arti e professioni) e coloro nei cui confronti l’imposta è destinata a gravare in via definitiva; i quali ultimi sono, poi, gli unici soggetti che manifestano la capacità contributiva colpita dal tributo (trattandosi, infatti, di un’imposta sui consumi, la capacità contributiva incisa dall’IVA non può che essere individuata nella forza economica manifestata dai consumatori).

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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