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I soggetti passivi dell’obbligazione d’imposta


Dobbiamo adesso occuparci dei soggetti passivi dell’obbligazione d’imposta, con riferimento ai quali il discorso si presenta assai più complicato che non per i soggetti attivi.
Si può ritenere che anche la nozione di soggetto passivo si presta ad essere dedotta dalle cose finora dette in punto di titolo giustificativo della prestazione impositiva.
Sicché soggetti passivi del tributo devono ritenersi coloro che sono tenuti ad effettuare siffatta prestazione a titolo di capacità contributiva nei confronti del soggetto attivo creditore di imposta e nei cui riguardi il secondo può agire, se del caso in via coattiva, per la realizzazione della sua pretesa.
Sennonché, si deve in primo luogo prendere atto che nell’ambito del diritto tributario vengono in considerazione ulteriori categorie di soggetti, variamente denominati (sostituti, responsabili di imposta) e pur essi coinvolti nell’adempimento della prestazione impositiva; con la conseguente necessità di precisarne le rispettive posizioni, identificando le situazioni giuridiche che fanno capo a ciascuno di tali soggetti, nonché e soprattutto il titolo giustificativo delle prestazioni obbligatorie cui i medesimi sono per legge tenuti.
Il collegamento fra l’oggetto del tributo e il soggetto passivo induce ulteriormente a rilevare che il legislatore, allorquando abbia proceduto ad individuare la manifestazione di capacità contributiva che intende assoggettare al prelievo, si trova ad essere vincolato nella identificazione di coloro cui imputare l’obbligazione d’imposta, pena la violazione del principio sancito dall’art. 53 cost.
Ciò vale, ad esempio, per le imposte che colpiscono il possesso di un reddito o di un patrimonio, con riferimento alle quali l’obbligazione impositiva non può che gravare sui soggetti cui spetta la giuridica titolarità dell’una e dell’altre entità economica.
Altre volte, viceversa, l’oggetto imponibile è tale per cui la capacità contributiva è riferibile ad una pluralità di soggetti; nel qual caso il legislatore può attribuire la soggettività passiva a tutti o soltanto alcuni di costoro.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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