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IVA: la neutralità del tributo negli scambi intermedi


Invero, si deve tenere presente che uno dei principi basilari del meccanismo IVA è la neutralità del tributo negli scambi intermedi: coloro i quali sono chiamati ad applicare il tributo e che hanno un rapporto diretto con il titolare dal lato attivo del rapporto obbligatorio di imposta sono anche coloro nei confronti dei quali il tributo risulta neutrale, per effetto del meccanismo della detrazione e della rivalsa obbligatoria.
Oltretutto, non si vede quale manifestazione di capacità contributiva sia ascrivibile a tali soggetti, dal momento che, ove si ritenga che l’IVA colpisca le attività, si tenderebbe a far coincidere tale manifestazione con quella reddituale, con inaccettabili conseguenze sul piano della duplicazione del prelievo.
Onde appare del tutto evidente che la forza economica assunta dal legislatore a presupposto dell’IVA non può coincidere con l’attività di coloro i quali sono chiamati dalla legge a dare concreta attuazione al tributo.
D’altro canto, anche la tesi per cui il rappresentare un’imposta sui consumi è stata criticata in quanto non sempre l’onere impositivo è addossato al consumatore finale.
Ciò accade, fisiologicamente, in presenza di operazioni qualificate esenti, per le quali il meccanismo applicativo è articolato in modo tale che l’onere impositivo resti a carico del penultimo anello della catena produttiva/distributiva, cioè dell’imprenditore, dell’artista o del professionista che ha posto in essere l’operazione esente.
Ma ciò accade, altresì e patologicamente, per effetto del divieto di detrazione dall’imposta recuperata in sede di accertamento in capo ai soggetti cui compete l’applicazione del tributo.
Peraltro, tali obiezioni non paiono a nostro avviso del tutto convincenti.
Quanto alla prima, abbiamo già osservato che in presenza di operazioni esenti il legislatore sceglie di individuare il soggetto cui compete l’onere definitivo del tributo in un soggetto diverso dal consumatore finale; oltretutto, si consideri che questi soggetti difficilmente rimangono definitivamente incisi dal tributo per effetto dell’azione combinata della traslazione occulta sul consumatore finale e della deducibilità del tributo dal reddito di impresa.
Per quanto riguarda la seconda, essa si pone sul versante della patologia e, come tale, pare a noi non determinante ai fini della comprensione del fenomeno nella sua portata fisiologica.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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