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L’autonomia della fase di determinazione dell’imposta e l’avviso di liquidazione


Si è potuto constatare che, nel settore delle imposte sui redditi, la fase di liquidazione o determinazione dell’imposta non investe una propria autonomia formale, essendo inglobata o negli atti della procedura di accertamento oppure in quelli della procedura di riscossione.
Diversa risultava invece fino a tempi recenti la disciplina di si rinveniva con riferimento alla maggior parte delle imposte indirette, dove siffatta autonomia sussisteva e si manifestava con l’emanazione di un apposito atto definito dalla legge avviso di liquidazione.
Attualmente detto avviso ha perso gran parte della propria rilevanza, essendone stato assorbito il contenuto, anche con riferimento alle imposte indirette, nell’ambito dell’avviso di accertamento o dell’iscrizione a ruolo.
Anche per l’avviso di liquidazione i relativi effetti variano in ragione del contenuto dell’atto.
Allorquando tale atto contiene soltanto la quantificazione del tributo dovuto operata sulla scorta di elementi accertati e/o determinati, l’unico effetto che vi si collega è, per l’appunto, quello della liquidazione dell’imposta.
Mentre nei casi in cui l’avviso di liquidazione reca altresì la verifica, sia pure in via implicita o strumentale, del modo di essere in fatto o in diritto del rapporto obbligatorio di imposta, all’effetto in punto di liquidazione si accompagna anche l’effetto consistente nella fissazione dell’an del debito.
Va soggiunto che entrambi gli effetti sopra individuati si producono a seguito dell’inutile decorso del termine perentorio stabilito dalla legge per procedere alla contestazione dell’avviso in sede giurisdizionale ad opera del contribuente.
Valgono qui per intero i rilievi già svolti con riguardo all’avviso di accertamento per ciò che attiene all’esatta individuazione della natura dell’avviso di liquidazione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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