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L’obbligazione d’imposta e la sua autonomia


L’effetto specifico e diretto che si determina allorquando si verifica in concreto l’astratta fattispecie impositiva è dunque costituito dalla nascita di un’obbligazione e di un correlato diritto di credito, facenti capo a soggetti che assumono rispettivamente la veste di debitore e creditore di imposta.
Prescindendo dall’anzidetto rapporto di debito/credito che ha ad oggetto l’imposta e che trova il suo legittimo titolo giustificativo nella capacità contributiva, le ulteriori molteplici situazioni soggettive che possono venire ad esistenza con riguardo ed in occasione del dispiegarsi del fenomeno impositivo sono così analiticamente individuabili:
1. obblighi e doveri formali che sorgono a carico del contribuente in dipendenza del verificarsi della stessa fattispecie cui risulta collegata l’obbligazione impositiva (ad esempio, l’obbligo di presentare la dichiarazione);
2. obblighi e doveri formali imposti a soggetti suscettibili di assumere la veste di contribuente, ma in dipendenza di fattispecie autonome rispetto a quella di imposta (ad esempio, nel settore dell’imposizione sui redditi, gli obblighi contabili gravanti su coloro che svolgono determinate attività dalle quali può scaturire materia imponibile);
3. obbligazioni accessorie distinte dall’obbligazione di imposta sia sotto il profilo della causa legis che del titolo giustificativo (tale è quella avente ad oggetto il pagamento degli interessi moratori);
4. poteri e facoltà dell’amministrazione finanziaria che, pur esercitabili in vista del controllo circa l’esatto adempimento dell’eventuale prestazione impositiva, non risultano subordinati al concreto verificarsi della fattispecie tributaria: ciò è confermato dal fatto che essi hanno quali destinatari una ampia gamma di soggetti comprendente anche persone ed enti del tutto estranei alla manifestazione di capacità contributiva colpita dallo specifico tributo; nonché poteri e facoltà dell’amministrazione medesima che attengono alla fase meramente attuativa dell’obbligazione di imposta;
5. obblighi e doveri formali, a contenuto positivo e negativo, che incombono su terzi, la cui nascita a volte si collega al verificarsi della fattispecie imponibile; ed altre volte ne prescinde, essendo detti obblighi e doveri formali imposti dalla legge al fine di prevenire l’evasione di imposta, o scaturendo dall’esercizio dei poteri di controllo spettanti agli uffici finanziari;
6. obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sostanzialmente identiche a quella tributaria, peraltro legittimate da un loro proprio e distinto titolo giustificativo (ci riferiamo alle obbligazioni del sostituto e del responsabile d’imposta).
Orbene, che le situazioni soggettive consistenti negli obblighi, nei poteri e nelle obbligazioni testè enucleati siano di regola caratterizzate da un collegamento strumentale e funzionale con il rapporto di debito/credito insorto o che può insorgere tra contribuente ed ente impositore è fuor di dubbio.
Peraltro, non si vede come ciò possa autorizzare la indiscriminata e generalizzata attrazione delle situazioni suddette nell’alveo del rapporto di debito/credito, fino a pervenire alla configurazione di un unico ed unitario rapporto a contenuto definito per l’appunto complesso: così cancellando l’autonomia che pur sempre tali obblighi, poteri ed obbligazioni rivestono sul piano giuridico con riguardo a uno o più dei tre elementi essenziali ed identificativi del singolo e specifico rapporto (oggetto, soggetti e causa).

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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