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L’opzione per regime fiscale del consolidato


L’applicazione del regime fiscale del consolidato dipende da una libera scelta delle società del gruppo.
È necessaria l’opzione di una capogruppo (holding o subholding); le società controllate sono libere di optare o no.
Perché l’opzione sia efficace, occorrono:
a. l’identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;
b. l’esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante;
c. l’elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi di imposta per i quali è esercitata l’opzione;
d. la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione.
L’opzione per il consolidato ha efficacia per 3 esercizi sociali ed è irrevocabile, ma cessa prima del triennio se viene meno il controllo.
Il rinnovo dell’opzione, allo scadere del triennio, deve avvenire con le stesse modalità.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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