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L'IVA e l'acquisto intracomunitario


La progressiva creazione del mercato unico interno al territorio comunitario postulava il livellamento di tutte le aliquote e, di conseguenza, prevedeva: da un lato, l’eliminazione delle frontiere comunitarie ai fini IVA, dall’altro, la tassazione di ciascuna operazione nello Stato di origine.
Peraltro, tale sistema mirava in ogni caso a garantire che il tributo venisse acquistato in via definitiva da parte dello Stato in cui si verificava l’immissione al consumo, il che sarebbe dovuto avvenire secondo un duplice ordine di interventi: per un verso, consentendo al soggetto passivo acquirente la detrazione dell’imposta addebitatagli in via di rivalsa dal cedente comunitario; per altro verso, prevedendo un sistema di compensazione tra gli Stati in grado di allineare le rispettive posizioni di IVA a debito e IVA a credito.
Le macroscopiche divergenze tra le aliquote applicate dai vari Stati membri rendevano particolarmente complessa la realizzazione di tale sistema, il quale avrebbe potuto determinare effetti notevolmente distorsivi nel commercio tra gli Stati.
È stata così suggerita l’adozione di un regime transitorio in grado di eliminare le barriere tra gli Stati nel ciclo applicativo dell’IVA    
Tale regime transitorio è stato adottato con la direttiva 91/680/CE; successivamente, con la direttiva 92/77/CE è stata completata la disciplina comunitaria, invitando gli Stati membri al riallineamento delle aliquote IVA.
Infine, con la direttiva 111/92/CE sono state fornite indicazioni per la semplificazione delle procedure relative agli scambi intracomunitari.
Tali direttive comunitarie sono state recepite nel nostro ordinamento con il d.l. 331/93.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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