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Funzione punitiva della norma sanzione

FUNZIONE PUNITIVA DELLA NORMA SANZIONE


Infine abbiamo la funzione punitiva che si ha quando è stata violata una regola di condotta che impone un comportamento giacché sarebbe riprovevole il contrario. (omicidio punito con la reclusione); essa può avere eventuale funzione preventiva che è una minaccia della sanzione (l'erede che vuole l'eredità deve comportarsi adeguatamente nei confronti del de cuius).
-Potere legislativo (fare le norme); potere giurisdizionale (applicare le norme); potere esecutivo (il Governo).
L'autorità giudiziaria ha la funzione giurisdizionale, ossia quella di applicare il diritto; una serie di norme sono deputate a regolare il funzionamento dell'attività dei giudici.

Alcune norme contengono la previsione di determinati effetti legali al verificarsi di certe situazioni: nell'art. 1376 del cod.civ. opera il principio consensualistico dove il compratore diventa proprietario di un bene determinato per effetto dell'accordo con il venditore, e non in virtù della consegna del bene o del pagamento del prezzo.
“se si verifica (a) allora ne discende (b)” quindi se viene violata una regola di condotta si applica la sanzione; “se si verica (a) ne discende (b)” se si firma un contratto di compravendita il bene (a) viene passato al compratore (b).

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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