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Il rapporto tra normativa generale del procedimento e normative settoriale preesistenti


Non è di esclusione della prima rispetto le seconde, né un rapporto di sussidiarietà (nel senso che in tanto si può applicare la normativa sul procedimento, in quanto non sia prevista qualche disciplina dalle normative di settore) ma di INTEGRAZIONE, nel senso che la legge sul procedimento integra la normativa dettata dalla normativa di settore, dettando una serie di garanzie.
Un'analoga combinazione si ha nel rapporto tra le garanzie procedimentali previste dalla legge generale sulle autonomie locali mediante la formula aperta del rinvio alle modalità stabilite dallo statuto.
Ciò significa:  
_ da un lato: la disciplina statutaria può solo contenere un potenziamento della partecipazione;
_ dall'altro: in caso di inerzia da parte degli enti locali nell'esercizio della propria potestà statutaria, le norme generali sul procedimento trovano comunque applicazione anche nei procedimenti di competenza delle amministrazioni.
La legge sulle autonomie locali:
_ prevede una partecipazione individualistica degli interessati ai procedimenti che li coinvolgono;
_ rimette alla disciplina statutaria anche la enunciazione di forme di partecipazione popolare (consultazione della popolazione; istanze; petizioni; proposte dei cittadini) sconosciute alla legge sul procedimento, e invece già previste dalla legislazione regionale: partecipazione politica, finalizzata a consentire la presenza attiva dei cittadini nel governo dell'ente locale.
Si evidenzia perciò: una distinzione di contenuto e di forme tra:
_ partecipazione procedimentale
_ partecipazione politica: svolge solo un compiuto di stimolo, essendo generalmente sprovvista di sanzione.

La legge sul procedimento disciplina l'istituto della COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (art. 7 l. 241/90), prevedendo 3 categorie di destinatari:
_ soggetti nei cui confronti il provv. finale è destinato a produrre effetti diretti;
_ soggetti che devono intervenire per legge nel procedimento;
_ i terzi (cioè non diretti destinatari) ai quali dal provv. possa derivare un pregiudizio, in quanto individuati o facilmente individuabili.
Si tratta di categorie soggettive tra loro differenti, per le quali muta il titolo della partecipazione e dunque anche il contenuto della stessa, ma che vengono nel loro insieme ad enucleare il novero dei cd. INTERVENTORI NECESSARI.
Distinzione tra:
_ efficacia diretta del provv.: riguarda gli effetti che si producono nella sfera giuridica del destinatario del provv.
_ efficacia riflessa del provv.: riguarda gli effetti che si producono nella sfera giuridica del soggetto terzo rispetto al provv. (cioè non destinatario dei suoi effetti diretti). Essi sono i titolari di situazioni incompatibili o inscindibili con quella implicata nel provv. finale perciò un'interferenza (o dipendenza) tra rapporti giuridici. Da ciò si ricava: efficacia riflessa: concerne sia effetti favorevoli che effetti sfavorevoli  per i terzi; risulta perciò più ampia dell'efficacia diretta, posta ad oggetto della legge generale sul procedimento, la quale mira solo alla tutela anticipata dei terzi incisi dagli effetti sfavorevoli.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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