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Esercizio diretto dell'attività d'impresa

Il criterio della spendita del nome stabilisce che è imprenditore il soggetto il cui nome è validamente speso nell'attività d'impresa.
Il mandatario è un soggetto che agisce nell'interesse di un altro soggetto e può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il nome del mandante, se questi gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza). Mentre nel mandato con rappresentanza gli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante, nel mandato senza rappresentanza il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Quando gli atti d'impresa sono compiuti tramite rappresentante (volontario o legale) l'imprenditore diventa il rappresentato e non il rappresentante (anche nel caso in cui quest'ultimo abbia grandi poteri decisionali).


Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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